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Nota a Trib. Napoli, Sez. II, 21 novembre 2024.

Segnalazione a cura dell'Avv. Giovanni Lauro.
Massima redazionale

Secondo costante giurisprudenza di legittimità, sussiste in capo al correntista un vero e proprio diritto sostanziale a ricevere la documentazione relativa alle operazioni eseguite in conto corrente; diritto sostanziale, attualmente consacrato nell’art. 119, comma 4, TUB, “la cui tutela è prevista come situazione giuridica «finale», e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione(cfr. Cass. n. 11733 del 1999; Cass. n. 15669 del 2007)[1].

Non v’è dubbio che l’art. 119 TUB, nel completare il disegno delineato dagli artt. 116 e 117 TUB, sia norma deputata ad assicurare, nel corso dell’esecuzione del contratto, quella trasparenza che è preordinata ad assicurare al cliente la piena conoscenza del rapporto bancario e dei relativi costi.

Orientamenti contrastanti sussistono con riferimento all’esistenza di un obbligo di consegna degli estratti conto per il periodo antecedente il decennio dalla richiesta.

Ebbene, la soluzione negativa è stata argomentata alla luce:

  1. di un’interpretazione dell’art. 119, comma 4, TUB, che, evitando interpretazioni rigorosamente letterali, ricomprenda anche gli estratti conto[2]. A tal riguardo, si è sostenuto, sarebbe pure conforme al dato sistematico che è “indizio della scelta del legislatore di prevederne il medesimo regime, posto appunto che gli estratti conto altro non sono che la rappresentazione sintetica di una pluralità di singole operazioni e considerato anche che l’interesse all’acquisizione degli estratti conto e delle singole operazioni che vi sono indicate è strettamente correlato[3];
  2. dell’esistenza di una “lampante”[4] differenza tra l’art. 119, comma 2, TUB (che fa riferimento a un’obbligazione che sorge con il contratto e che deve essere adempiuta presso il cliente-creditore, sì che l’inadempimento si verifica per effetto della mera, mancata consegna dei documenti una volta scaduto il termine all’uopo vigente) e il successivo quarto comma (che fa riferimento ad un obbligo della banca destinato a divenire attuale solo a fronte della richiesta del cliente, espressione di un diritto potestativo -sì che, in assenza di tale richiesta, alcuna prestazione è dovuta da parte della banca);
  • del fatto che la limitazione (entro il decennio) del termine di conservazione della documentazione bancaria attualmente prevista dall’art. 119, comma 4, TUB risulta conforme a quella (di portata generale) posta all’art. 2220 c.c.[5], cui, nella sostanza, fa riferimento pure l’art. 50 TUB il quale, ai fini della prova del credito nel procedimento monitorio, “individua una correlazione tra gli estratti conto e la certificazione di conformità alle scritture contabili, il cui dovere di conservazione ha durata decennale ai sensi dell’art.2220 cod. civ.)[6];
  1. iv) che “il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l’obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti[7].

Ferma l’autorevolezza dell’indirizzo appena richiamato, il giudice napoletano ritiene di aderire all’orientamento (costante nella giurisprudenza del Tribunale campano)[8], secondo il quale il diritto alla consegna degli estratti conto non è soggetto al termine di dieci anni dalla richiesta previsto dall’art. 119, co. 4, TUB.

Invero, gli estratti conto, mediante il riepilogo delle operazioni effettuate in un certo periodo, costituiscono una fonte informativa indispensabile per verificare le concrete modalità di svolgimento del rapporto, i relativi costi e l’effettiva applicazione delle pattuizioni risultanti dal contratto. In questo senso l’obbligo (nonostante il previo invio periodico) di consegna di tale documentazione è stato in dottrina tradizionalmente ricondotto al generale principio di buona fede, con conseguente prescrizione del corrispondente diritto nel termine decennale decorrente dalla estinzione del rapporto contrattuale.

L’art. 119, comma 4, TUB pone, invece, una disciplina speciale (la cui portata non è pertanto suscettibile di esser applicata al di fuori dei casi – “documentazione inerente a singole operazioni”- espressamente contemplati) destinata a tipizzare la portata del principio di buona fede con riferimento all’obbligo di consegna della (sola) documentazione relativa a singole operazioni.

Una simile tipizzazione risulta ragionevole, poiché consente di non aggravare eccessivamente la posizione della banca in relazione alla conservazione di documenti (potenzialmente anche assai numerosi), il cui contenuto risulta pur sempre riprodotto (sia pur solo sinteticamente) negli estratti conto[9]. Così individuata la funzione degli estratti conto (e delineatane la differenza contenutistica rispetto ai documenti relativi a singole operazioni), non appare allora condivisibile l’estensione, anche ai documenti previsti all’art. 119, commi 1 e 2, TUB, del limite decennale previsto per la sola documentazione richiamata al comma 4.

La limitazione del termine decennale ivi prevista, riferita alla sola “documentazione inerente a singole operazioni”, non appare, infatti (esclusivamente), l’esito di una rigorosa interpretazione letterale, ma (anche) il risultato della valorizzazione della differente funzione dei documenti cui fanno riferimento, per un verso, i commi 1 e 2 e, per altro verso, il comma 4 dell’art. 119 TUB. Né, tantomeno, dirimente in senso contrario risulta il dato sistematico, considerata l’autonomia delle plurime disposizioni contenute nell’unico articolo (il 119 TUB) e tenuto pure presente che la correlazione tra l’interesse all’acquisizione degli estratti conto e delle singole operazioni che vi sono indicate è solo eventuale.

La conclusione condivisa risulta confermata dalla previsione dell’obbligo di consegna, alla scadenza del contratto, di “una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto”; consegna che sarebbe difficilmente configurabile (con riferimento a rapporti di durata ultradecennale) ove si ritenesse non sussistente l’obbligo di conservazione degli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto.

Siffatto approdo pare, del resto, maggiormente consono a quella configurazione unitaria del rapporto di conto corrente bancario[10], che tanto rileva ai fini dell’individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione proponibile dal correntista.

Ancora, l’obbligo di conservazione degli estratti conto per l’intera durata del rapporto di conto corrente (ed entro i dieci anni dall’estinzione del medesimo rapporto) risulta pure funzionale all’interesse della banca la quale, ove intenda conseguire la condanna del cliente, dovrà dimostrare l’entità del proprio credito mediante la produzione di tutti gli estratti conto, non potendo trincerarsi dietro il limite temporale vigente con riferimento alla conservazione delle scritture contabili[11]. Proprio l’orientamento giurisprudenziale, da ultimo, richiamato ha, peraltro, già indotto questo Tribunale ad osservare come la conclusione qui avversata finisca con il favorire la diffusione di differenziate modalità di accesso alla tutela giurisdizionale (atteso che “se è il cliente a chiedere la copia degli estratti conto oltre il decennio dal trimestre di interesse la banca sarebbe autorizzata a non provvedere alla consegna, mentre se è la banca ad avere interesse ad agire per ottenere il pagamento delle somme a saldo di un rapporto ultradecennale gli estratti conto potranno essere agevolmente recuperati e depositati in giudizio”)[12] con vulnus alla pienezza di tutela della parte che già versa in una posizione asimmetrica rispetto alla banca.

Del pari, non appare condivisibile il riferimento compiuto dai fautori dell’opposta tesi all’art. 2220 c.c. Infatti, una volta offertane un’interpretazione tale da predicarne l’applicabilità pure agli estratti conto, l’art. 119, comma 4, TUB si pone quale norma speciale, in quanto tale idonea a precludere l’applicabilità dell’art. 2220 c.c. Del resto, ove si volesse richiamare una disciplina generale, più immediato dovrebbe essere il riferimento all’art. 1713 c.c. (se non all’art. 1832 c.c., richiamato dall’art. 1857 c.c.) atteso che, tradizionalmente, la Suprema Corte ha ritenuto che il conto corrente, caratterizzato dall’esplicazione di un servizio di cassa, ha ad oggetto una prestazione (cui possono aggiungersene altre) che si inquadra nel contratto di mandato[13].

Le considerazioni che precedono consentono di non esaminare in modo approfondito gli argomenti proposti da autorevole dottrina, secondo la quale gli estratti conto (nelle forme in cui sono elaborati ed inviati alla clientela) non sarebbero -in senso tecnico- annoverabili tra le scritture contabili e non sarebbero rappresentativi di un credito certo, liquido ed esigibile (tanto è vero che, ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, è pur sempre necessario il quid pluris della certificazione di conformità “alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata”).

Alla luce delle considerazioni che precedono questo Giudice ritiene quindi esistente il diritto, per il correntista, di ricevere gli estratti conto anche per il periodo antecedente il decennio dalla richiesta. Né a diversa conclusione potrebbe (come, nella specie, pretende la resistente) pervenirsi sull’assunto per il quale (anche facendo affidamento sull’orientamento della giurisprudenza di legittimità qui non accolto) la banca non ha la materiale disponibilità dei documenti ultradecennali. Una simile allegazione è, infatti, rimasta priva di prova essendo appena il caso di osservare che la natura negativa del fatto allegato (mancata disponibilità dei documenti) non esime la parte (unica a poter offrire elementi idonei ad apprezzare il fatto oggetto di allegazione) dall’offrire elementi a supporto della difesa svolta; elementi desumibili, ad esempio, da atti di organizzazione interna che contengano direttive relative ai criteri – anche temporali- di archiviazione dei documenti, ovvero da una denuncia di smarrimento[14]. Non provata la mancata disponibilità dei documenti richiesti non occorre allora valutare se tale (non provata) mancata disponibilità sia conseguenza dell’affidamento dalla banca riposto sull’orientamento di legittimità che la resistente ha richiamato a sostegno della propria tesi.

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2022, n. 35039.

[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2022, n. 35039.

[3] Cfr. ABF, Coll. coord., 22 giugno 2021, n. 15404; ABF, Coll. coord. 3 maggio 2022, n. 6887.

[4] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2022, n. 35039.

[5] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2022, n. 35039.

[6] Cfr. ABF, Coll. coord., 22 giugno 2021, n. 15404.

[7] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2022, n. 35039.

[8] V. ex multis Trib. Napoli, Sez. II, 12 giugno 2023, n. 6018, in ilcaso.it; Trib. Napoli Nord, sez. III, 6 novembre 2024, in dirittodelrisparmio.it; Trib. Bari, 20 gennaio 2022, n. 399.

[9] Così che, a fronte del mancato aggravio della posizione della banca, proprio la conservazione -prolungata per l’intero corso del rapporto- degli estratti conto -comunque da comunicarsi periodicamente ai sensi dell’art. 119, commi 1 e 2, TUB – consente di ritenere non pregiudicato il diritto del cliente alla costante informazione sull’andamento del rapporto.

[10] V. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 30 marzo 2015, n. 6393; Cass. Civ., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418.

[11] L’obbligo richiamato è diverso dall’obbligo di provare il proprio credito. Sul punto, Cass. Civ., Sez. I, 2 maggio 2019, n. 11543; Cass. Civ., Sez. I, 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. Civ., Sez. I, 25 novembre 2010, n. 23974; T. Forlì, 13 gennaio 2022, n. 31.

[12] Cfr. Trib. Napoli, Sez. II, 2 maggio 2023, n. 4429.

[13] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 20 gennaio 2017; Cass. Civ., Sez. I, 5 dicembre 2011, n. 25943.

[14] V. Trib. Napoli Nord, Sez. III, 6 novembre 2024, in dirittodelrisparmio.it.

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