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Nota a App. Lecce (Sez. Taranto), 31 ottobre 2024, n. 368.

Massima redazionale

Nella specie, la doglianza (di mancanza del contratto-quadro, ndr) è fondata, poiché il contratto prodotto dalla banca convenuta, odierna appellante, è un contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione e non un contratto-quadro. L’operazione di compravendita di titoli azionari illiquidi, non quotati nei mercati, non è stata mai preceduta dalla stipulazione di un regolare contratto-quadro e la sua mancanza comporta la nullità, ai sensi degli artt. 23, 30 e 37 TUF, di ogni singolo negozio di investimento.

Nella concreta fattispecie in esame, nonostante l’ordine di investimento del 31.7.2014, la mancanza del contratto normativo “a monte”, con il quale le parti si sarebbero dovute accordare e avrebbero dovuto dettare le regole per lo svolgimento della futura attività negoziale (che, nel caso in esame, avrebbe dovuto riguardare prodotti rischiosi come le azioni non quotate in borsa, emesse dalla banca, con caratteri di illiquidità) rende nullo il primo.

Difatti, il contratto-quadro deve contenere e fare riferimento al profilo del cliente, ossia contenere tutte le informazioni indicate nel Reg. Consob 16190/2007, ossia quelle necessarie al fine di valutare le caratteristiche del cliente, la sua esperienza, le sue conoscenze di mercato, la sua propensione al rischio, i suoi obiettivi ecc. Di talché, pur essendo avvenuta una nuova profilatura dell’investitore congiuntamente all’ordine di investimento, la mancanza di un contratto-quadro, nel quale siano stati trasfusi anche i risultati della profilatura, comporta la nullità dell’ordine di investimento, anche se nell’ordine di investimento sia indicata la natura illiquida delle azioni e la circostanza relativa alla mancata quotazione nei mercati.

La nuova profilatura MIFID, seppure riporta il dato relativo alla consapevolezza (non piena, tuttavia come dichiarato alla risposta 5) che i prodotti finanziari illiquidi possono comportare per l’investitore limitazioni allo smobilizzo in un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative, e seppure riporta l’intenzione dell’investitore, interrogato sui suoi obiettivi di investimento (cfr. domanda 14), di selezionare un mix aggressivo di strumenti finanziari, sia a basso grado di rischio e, in misura prevalente, ad alto rischio, non rende valido l’investimento, oggetto del presente giudizio, perché non contenuta e fatta propria in un contratto-quadro di tipo normativo, nel quale l’investitore deve prendere atto della propria profilatura e deve altresì dare atto di aver ricevuto e preso visione del Documento informativo (all. 6 del fascicolo di primo grado della banca) e del prospetto informativo (all. 7) predisposti dalla Banca, in osservanza degli obblighi informativi previsti dal TUF e dei regolamenti. Il documento informativo ed il prospetto informativo prodotti sono stati redatti in ossequio al modello MIFID del 2010, ma doveva essere predisposto un contratto-quadro nel quali si dava atto che il cliente ne avesse preso visione, ricorrendo solo in tali casi il rispetto della forma scritta nonché la garanzia di adeguata ed effettiva informazione del cliente.

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