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Nota a Trib. Catania, Sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 4810.

Massima redazionale

Nel caso di specie, l’opponente eccepisce il difetto di legittimazione attiva (e dunque della titolarità del credito), in capo all’opposta; pur tuttavia, tale eccezione va rigettata.

Orbene, deve rilevarsi che in atti sono stati prodotti l’atto di cessione del credito e una dichiarazione della società cedente relativa all’inclusione del credito derivante dal decreto ingiuntivo nella predetta cessione. Tale documentazione appare sufficiente a ritenere provata la titolarità del credito in capo all’opposta e, dunque, la sua legittimazione attiva quale ricorrente nel giudizio monitorio.

Sul tema, si ritiene di condividere la posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità[1], che ha ritenuto la dichiarazione emessa dalla cedente in ordine all’inclusione del credito nella cessione idonea ai fini della prova dell’identificazione del credito ceduto, sulla base del principio per cui tale atto di scienza, insieme alla disponibilità del titolo, costituisca elemento indiziario da valutare da parte del giudice di merito. Tale conclusione ha pure trovato seguito nella più recente giurisprudenza di merito[2].

Nel caso in esame, essendo presente in atti la dichiarazione del cedente, può dunque ritenersi che il credito, anche grazie al contratto di cessione ed al possesso del titolo da parte del creditore odierno opposto, sia identificato univocamente quale trasferito dal cedente-dichiarante al cessionario odierno opposto, senza che sussista alcun profilo di incertezza nell’individuazione dei crediti trasferiti.

Si osservi, peraltro, che anche la giurisprudenza di legittimità, nel valutare i requisiti necessari per la prova della titolarità del credito, attribuisca importanza dirimente al solo fatto che gli elementi complessivi consentano di individuare senza incertezza i rapporti oggetto di cessione[3].

 

 

 

 

 

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[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. III, 16.04.2021 n. 10200.

[2] Si vedano, ex multis, Trib. Treviso, 12.10.2021 e Trib. Treviso 22.11.21, che, pur escludendo la sussistenza della prova della cessione nel caso esaminato (in sede di esecuzione forzata), ha comunque attribuito alla dichiarazione di scienza del cedente valenza indiziaria che, insieme ad altri elementi (quale, appunto, il possesso del titolo esecutivo), potrebbe fondare un ragionamento presuntivo in ordine alla titolarità del credito, posto che, per il contratto di cessione di crediti in blocco non è prevista la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem.

[3] V. ex multis Cass. Civ., Sez. I, n. 31188/2017.

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