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Nota a Trib. Rovigo, 14 ottobre 2024, n. 744.

Massima redazionale

Considerate le varie vicissitudini societarie e le plurime cessioni del credito, la prova certa ed immediata della titolarità del credito è rappresentata dalla produzione in giudizio, da parte del cessionario che ne vanti la titolarità, del contratto di cessione. Le cessionarie, però, anche a fronte delle eccezioni di parte opponente, hanno dimostrato reticenza nella produzione in giudizio dei contratti di cessione, affermando la loro titolarità del credito in base alla mera pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, accompagnata (ma solo per il primo cessionario) dalla dichiarazione unilaterale del direttore generale della società cedente.

Ebbene, secondo l’orientamento pacifico della Corte Suprema di Cassazione, la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 TUB non costituisce prova della cessione e, quindi, della titolarità del credito, limitandosi a tenere luogo della notificazione della cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c.[1]. Nel caso di specie, dall’elenco posizioni cedute, rinvenibile sul sito web al quale la Gazzetta Ufficiale rimanda (e prodotto dal convenuto opposto), non è possibile stabilire se tra i crediti ceduti sia ricompreso quello azionato in via monitoria. Tale elenco, infatti, contiene per ogni riga tre colonne, di cui la prima con il nominativo della banca cedente, la seconda (denominata NDG) con un numero e la terza (denominata RAPPORTO ID) con altro numero, entrambi senza alcun riferimento al numero del rapporto esistente tra la debitrice ceduta e la cessionaria. Tuttavia, sempre secondo l’insegnamento della Suprema Corte[2], «in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione». Nel caso in esame, la natura del rapporto da cui è sorto il credito azionato in via monitoria, rientra tra quelli elencati nell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (per tipologia di finanziamento e per periodo).

Giova evidenziarsi come anche la dichiarazione del Direttore Generale della cedente non può, di per sé costituire prova dell’avvenuta cessione, potendosi configurare come prova testimoniale (seppure contenuta in una dichiarazione scritta), quindi in violazione dell’art. 2721 c.c. Al più, tale dichiarazione può essere considerata argomento di prova, dal quale, unitamente alle considerazioni svolte con riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione, si può concludere che l’asserita cessionaria sia effettivamente divenuta titolare della posizione creditoria.

Al tempo stesso, deve riaffermarsi il principio della Suprema Corte, per cui si può ritenere con sufficiente certezza raggiunta la prova circa la titolarità in capo alla cessionaria del credito controverso, anche dal solo avviso in Gazzetta Ufficiale (nel caso in cui sia particolarmente puntuale; nella specie, veniva riportato l’arco temporale dei crediti acquistati), pur ribadendo che sarebbe stato auspicabile la produzione in giudizio dei contratti di cessione, per non ingenerare incertezze o indagini, anche sul piano ermeneutico.

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 17944/2023.

[2] Cfr. Cass. n. 21821/2023.

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