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Nota a Trib. Lecce, Sez. II, 4 ottobre 2024, n. 3089.

di Simona Stefani

Studio Legale Stefani

Con la recentissima sentenza in oggetto, il Tribunale di Lecce, accogliendo l’eccezione preliminare sollevata dall’attore opponente, in ordine al difetto di legittimazione attiva, revocava l’emesso decreto ingiuntivo in favore di una Società asseritamente cessionaria, a seguito di due operazioni di cessione in blocco di crediti deteriorati.

Più nello specifico, la vicenda traeva origine da un contratto di finanziamento sottoscritto con un Istituto di credito, la cui posizione di sofferenza veniva, dapprima, ceduta a una prima cessionaria e, successivamente, a una seconda, che, poi, avviava la procedura monitoria.

In fase di opposizione si evidenziava come, già in fase monitoria, non vi fosse alcuna prova in ordine alla prima delle due cessioni susseguitesi nel tempo, non consentendo, così, alla parte ingiunta una verifica sulla continuità delle cessioni intervenute per il credito oggetto di causa.

Tale lacuna probatoria non veniva colmata nella fase a cognizione piena.

Con riferimento, invece, alla seconda cessione, la parte opposta si limitava a produrre l’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la notifica dell’avviso ex art. 1264 c.c. trasmessa dalla mandataria, che aveva ricevuto mandato dalla prima cessionaria, al fine di recuperare i crediti da questa vantati, nonché un contratto di cessione pro soluto redatto in lingua inglese e per buona parte oscurato.

Ebbene, il Tribunale salentino, in accoglimento delle deduzioni di parte opponente, ritiene la diffida de qua documento non idonea a provare la intervenuta cessione del credito

Al contempo, lo stesso giudice leccese rileva come la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale e il contratto in lingua inglese e per buona parte oscurato non possono scientemente ritenersi documenti utili in ordine alla prova dell’inclusione della esposizione debitoria nella operata cessione. All’uopo richiamava i principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità1, affermando l’assenza di prova sulla regolare conclusione del contratto di cessione pro soluto.

In conclusione, per i motivi esposti, il Tribunale accoglie l’opposizione, revocando, consequenzialmente, il decreto ingiuntivo.

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Civ., Sez. III, 22.06.2023, n. 17944.

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