Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario, con la recentissima decisione in oggetto, pubblicata in data odierna, ha statuito il seguente principio di diritto:
«Nel caso di somme depositate su un libretto di deposito a risparmio, salvo diversa pattuizione contrattuale, gli interessi non accreditati, e cioè non capitalizzati a seguito di richiesta di annotazione, si prescrivono nel termine previsto dall’articolo 2948, comma 1°, n. 4, cod. civ., a decorrere dal giorno della loro maturazione».