4 min read

Nota a Trib. Parma, Sez. II, 23 ottobre 2026, n. 1114 e Giudice di Pace di Enna, 21 ottobre 2026, n. 124.

di Grazia Ferdenzi

Studio Legale Ferdenzi

Con due differenti decisioni, entrambe del 21.10.2026, il Tribunale di Parma – in veste di Giudice d’Appello – e il Giudice di Pace di Enna, constatando la mancata consegna, da parte di Poste Italiane, del Foglio Informativo Analitico e la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, oltre che di diligenza professionale (Tribunale di Parma), nonché di violazione dei doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla normativa D.M. 19.12.2000 (Giudice di Pace di Enna), hanno riconosciuto il diritto dei risparmiatori al rimborso della somma portata dai rispettivi Buoni Postali.

*****

Nella prima fattispecie, oggetto del giudizio d’appello avanti al Tribunale di Parma, i risparmiatori avevano sottoscritto Buoni Postali serie 18A, serie AA3 e AA4, queste due ultime sigle apposte solo manualmente sul retro dei Buoni e non regolarmente stampigliate, oltre che un Buono privo di qualsiasi indicazione di sigla riconducibile ad una serie; nella seconda fattispecie, oggetto del giudizio avanti al Giudice di Pace di Enna, un Buono della serie 18 P.

In entrambi i casi, tra il 2023 e il 2024, i risparmiatori si erano recati presso l’ufficio postale in cui i titoli erano stati sottoscritti per chiederne la liquidazione ma per tutti i risparmiatori Poste Italiane aveva eccepito l’avvenuta prescrizione dei titoli, essendo trascorso un periodo superiore ai 10 anni rispetto all’effettiva data di scadenza dei singoli Buoni.

In entrambi i casi i risparmiatori, previo infruttuoso reclamo scritto a Poste Italiane, decidevano di intraprendere la causa chiedendo il risarcimento del danno per mancata consegna del Foglio Informativo Analitico, in violazione del principio di obbligatorietà della suddetta consegna ed in violazione del principio di correttezza e diligenza professionale gravante su Poste Italiane. In particolare, nel primo caso (deciso dalla sentenza del Tribunale di Parma) i risparmiatori resistevano all’appello proposto da Poste Italiane contro la sentenza del Giudice di Pace di Parma che aveva già riconosciuto ai risparmiatori il diritto ad essere risarciti del danno da mancata consegna del Foglio Informativo.

In entrambe le fattispecie i risparmiatori evidenziavano come il Decreto del Ministero Del Tesoro, Del Bilancio e Della Programmazione Economica del 19.12.00, agli artt. 3 e 6 prevedesse che il Foglio Informativo dovesse essere specificatamente consegnato fin dalla sottoscrizione dei Buoni, dal momento che a seguito del sopra citato Decreto non era più obbligatorio che le informazioni riguardanti il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto ecc. venissero riportate nel retro di ciascun titolo.

Da parte sua, Poste Italiane, si è difesa, in entrambi i casi, insistendo nel presunto adempimento, a suo dire, dell’obbligo informativo attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale istitutivo della serie del Buono azionato in giudizio, riportandosi alla sentenza della Cassazione n. 3686/26.

Il Tribunale di Parma, al riguardo, esaminando anche dal punto di vista grafico la tipologia di ciascun Buono azionato in primo grado, ha respinto l’appello proposto da Poste evidenziando come non risultasse ricavabile alcuna informazione utile e necessaria ai fini del calcolo del termine di prescrizione, oltre al fatto di non aver dimostrato, Poste, di aver consegnato il Foglio Informativo Analitico, con ciò ponendo in essere una condotta omissiva costituente una violazione dei principi di correttezza, buona fede e diligenza professionale.

Il Giudice di Pace di Enna ha a sua volta rilevato che il Buono azionato, non solo non presentava indicazioni in merito alla durata o al termine di scadenza e che Poste non aveva fornito prova di aver consegnato il Foglio Informativo Analitico, ma ha altresì posto in rilievo come non risultasse chiaro nemmeno da quale fonte normativa l’informazione sulla scadenza del titolo avrebbe dovuto essere attinta da parte dei risparmiatori, riconoscendo che Poste Italiane non aveva adempiuto ai doveri di trasparenza e informazione imposti dalla normativa di cui al D.M. 19.12.2000 e, riportandosi all’ordinanza n. 25070 del 6.9.2026 della Suprema Corte, I Sezione, ha conseguentemente, condannato Poste Italiane al pagamento in favore dei contitolari del Buono della somma corrispondente al suo valore capitale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione a decorrere dalla scadenza del Buono fino al saldo.

In entrambe le sentenze si è dato rilievo alla circostanza che i risparmiatori non solo non abbiano ricevuto il Foglio Informativo Analitico, ma che non abbiano avuto alcun modo di avere indicazioni utili alle quali attingere per poter ricavare autonomamente informazioni in merito alla scadenza dei titoli, con ciò discostandosi dal recente orientamento della Suprema Corte che ha stabilito, invece, come sia onere dei risparmiatori attivarsi per conoscere condizioni e termini di ciascun Buono attraverso la ricerca dei D.M. istitutivi di ciascuna serie e pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Seguici sui social: