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Nota a Trib. Lecce, Sez. III, 22 ottobre 2026.

Una recente pronuncia del Tribunale di Lecce offre l’occasione per tornare sul tema, particolarmente delicato nelle procedure concorsuali, del trattamento dei crediti bancari assistiti da garanzia pubblica e degli effetti prodotti dall’escussione della garanzia intervenuta nel corso della verifica del passivo. ([1])

La questione presenta una peculiare complessità perché impone di tenere distinti tre profili che, nella pratica, tendono facilmente a sovrapporsi: la permanenza del credito originario della banca finanziatrice, la modificazione soggettiva conseguente al pagamento del garante e la titolarità del privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998.

Il provvedimento in esame affronta precisamente tale interferenza, aderendo ad una lettura rigorosamente soggettiva della prelazione e valorizzando il più recente orientamento della Corte di Cassazione.

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1. Il caso.

Una banca aveva presentato domanda di ammissione al passivo per un credito complessivo di € 46.457,26 derivante da un finanziamento chirografario assistito, nella misura dell’80%, dalla garanzia di un Confidi e dalla correlata controgaranzia pubblica.

Successivamente alla presentazione della domanda, ma anteriormente alla formazione definitiva dello stato passivo, il Confidi aveva corrisposto alla banca la somma di € 37.165,81, lasciando quindi residua un’esposizione diretta dell’istituto finanziatore pari a € 9.291,45.

Lo stato passivo aveva tuttavia ammesso l’intero credito originariamente insinuato in via chirografaria, pur recando l’annotazione relativa all’esistenza della garanzia pubblica e alla sua natura privilegiata.

La banca proponeva quindi opposizione, chiedendo che la quota di € 37.165,81, corrispondente all’importo già pagato dal garante, fosse collocata in privilegio ai sensi dell’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998 e che la residua somma di € 9.291,45 rimanesse ammessa in chirografo.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione.

La decisione non mette in discussione né il pagamento effettuato dal garante né la circostanza che esso fosse intervenuto anteriormente alla formazione dello stato passivo. Il Collegio considera anzi tali elementi pacifici. Il nucleo della controversia viene individuato, piuttosto, nell’individuazione del soggetto legittimato a far valere il privilegio previsto dalla legislazione sugli interventi pubblici di sostegno alle imprese.

 

2. Il privilegio non costituisce una qualità del credito bancario.

La premessa teorica della decisione è particolarmente significativa.

Secondo il Tribunale, il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998 non rappresenta una qualità intrinseca del credito originariamente vantato dalla banca finanziatrice.

La prelazione è invece funzionalmente collegata alla natura pubblicistica dell’intervento e alla necessità di assicurare il recupero delle risorse pubbliche impiegate nel sistema di sostegno alle imprese.

Ne deriva che la presenza di una garanzia pubblica non trasforma il credito chirografario della banca in credito privilegiato.

Il Tribunale richiama sul punto un recente arresto della Prima Sezione civile della Corte di cassazione, secondo cui il privilegio previsto dall’art. 9, comma 5, compete esclusivamente al soggetto pubblico, o al soggetto gestore delle risorse pubbliche, titolare del diritto di recupero. ([2])

La Suprema Corte ha infatti chiarito che, fino a quando il credito appartiene alla banca finanziatrice, esso conserva la propria originaria natura chirografaria. Il trattamento privilegiato trova invece giustificazione nel diverso credito restitutorio destinato al reintegro delle risorse pubbliche.

Il Tribunale applica tale principio anche alla fattispecie sottoposta al suo esame e osserva che la banca non aveva chiesto semplicemente di prendere atto della modificazione soggettiva derivante dall’escussione della garanzia, ma aveva domandato che una quota del proprio credito fosse ammessa in privilegio.

È precisamente questa costruzione ad essere respinta.

Il provvedimento afferma infatti che il privilegio non può essere attribuito all’originario istituto finanziatore, essendo soggettivamente collegato al titolare dell’intervento pubblico e al diritto di recupero delle relative risorse.

 

3. L’evoluzione della giurisprudenza.

La pronuncia si inserisce in un percorso giurisprudenziale ormai piuttosto articolato.

Da tempo la Cassazione riconosce che l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI genera, una volta escussa la garanzia, una posizione creditoria caratterizzata da una causa pubblicistica e assistita dalla speciale prelazione prevista dalla normativa di settore.

Già nel 2019 la Suprema Corte aveva escluso che potesse avere senso estendere tale privilegio alla banca finanziatrice, osservando che il trattamento preferenziale è collegato all’interesse pubblico al recupero delle somme impiegate nel sistema di garanzia. ([3])

La giurisprudenza più recente ha ulteriormente precisato il meccanismo.

Una pronuncia del marzo 2025, affrontando una fattispecie di riassicurazione, ha riconosciuto che il Confidi può essere legittimato ad agire nell’interesse del Fondo, ma non necessariamente quale titolare in proprio del credito privilegiato. La distinzione è decisiva: ciò che conta non è il soggetto che materialmente abbia effettuato il primo pagamento alla banca, ma il soggetto cui, nella struttura concreta dell’operazione, sia definitivamente riferibile l’impiego delle risorse pubbliche. ([4])

In senso ancora più netto, una successiva ordinanza del novembre 2025 ha affermato che, qualora il Confidi abbia pagato la banca ma sia stato successivamente integralmente rimborsato dal controgarante pubblico, la legittimazione a far valere il credito privilegiato spetta a chi abbia effettivamente sopportato l’esborso definitivo. ([5])

Il principio è quindi progressivamente divenuto più nitido: il privilegio segue la funzione pubblicistica del credito, non il finanziamento bancario originario.

 

4. Surrogazione e stato passivo: due problemi distinti.

La decisione consente inoltre di mettere a fuoco una distinzione processuale di particolare rilievo.

Una cosa è stabilire chi sia divenuto titolare del credito in conseguenza del pagamento del garante.

Altra cosa è stabilire quale rango assista il credito del soggetto subentrato.

Nel Codice della crisi il primo problema trova una specifica disciplina nell’art. 230, comma 2, secondo cui, quando prima della ripartizione un credito ammesso sia stato ceduto, il curatore attribuisce le quote di riparto al cessionario e procede alla rettifica formale dello stato passivo; la stessa disciplina si applica espressamente alla surrogazione del creditore. ([6])

La norma dimostra che il mero mutamento soggettivo della titolarità di un credito già ammesso non richiede necessariamente una nuova insinuazione.

Ma tale meccanismo non significa che la prelazione spettante al soggetto surrogato possa essere automaticamente anticipata o trasferita al creditore originario.

Il credito residuo della banca e il credito restitutorio collegato all’intervento pubblico devono quindi essere mantenuti concettualmente separati.

Dopo il pagamento parziale del garante, la posizione originaria si scompone: da un lato permane il credito della banca per la quota non soddisfatta; dall’altro emerge la posizione del soggetto legittimato al recupero della somma corrisposta.

Ed è soltanto rispetto a quest’ultima posizione che può porsi il problema del privilegio pubblico.

 

5. Il significato dell’annotazione nello stato passivo.

Nel caso esaminato assumeva particolare rilievo anche un’annotazione contenuta nello stato passivo, secondo cui il credito risultava garantito dal sistema pubblico con riferimento al privilegio.

La banca aveva valorizzato tale indicazione quale elemento sintomatico dell’incoerenza della collocazione integralmente chirografaria.

Il Tribunale adotta tuttavia una lettura più restrittiva.

L’annotazione, secondo il Collegio, si limita a dare atto dell’esistenza della garanzia riconducibile al sistema pubblico di sostegno alle imprese, ma non è idonea ad attribuire alla banca una causa di prelazione che l’ordinamento riserva ad un diverso soggetto.

Anche sotto questo profilo emerge quindi la centralità della distinzione soggettiva: la presenza del privilegio nel sistema non equivale alla titolarità del privilegio da parte del creditore bancario.

 

6. Le ricadute operative.

La pronuncia suggerisce alcune cautele nella gestione delle insinuazioni relative a finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche.

Anzitutto, quando l’escussione intervenga nel corso della verifica del passivo, occorre ricostruire con precisione l’intera catena dei rapporti: banca finanziatrice, Confidi, eventuale riassicurazione o controgaranzia e Fondo pubblico.

Il dato meramente materiale del pagamento del Confidi alla banca può infatti non essere sufficiente ad individuare il titolare definitivo del diritto di recupero.

In secondo luogo, la banca dovrebbe mantenere distinta la propria pretesa residua dalla posizione relativa alla quota soddisfatta dal garante.

La richiesta di attribuire direttamente alla banca il privilegio proprio del credito restitutorio pubblico rischia di sovrapporre due situazioni giuridiche differenti.

Infine, quando il credito originario sia già stato ammesso, deve essere attentamente valutato il ricorso al meccanismo di rettifica conseguente alla surrogazione previsto dall’art. 230 CCII, evitando che la fase distributiva si trovi a gestire uno stato passivo che non rappresenti più correttamente la titolarità dei crediti ammessi. ([7])

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Il decreto del Tribunale di Lecce conferma un principio destinato ad assumere crescente rilievo nella prassi concorsuale: la garanzia pubblica non comunica il proprio privilegio al credito della banca finanziatrice.

La prelazione nasce e si giustifica in funzione del recupero delle risorse pubbliche e segue pertanto il soggetto cui l’ordinamento attribuisce il relativo diritto restitutorio.

La banca conserva il proprio credito, nei limiti in cui non sia stata soddisfatta dal garante, con il rango che gli è proprio; il soggetto subentrato a seguito dell’escussione può invece beneficiare della particolare tutela predisposta per il recupero delle risorse pubbliche, purché ne sia effettivamente titolare o legittimato all’esercizio.

La conseguenza, sul piano processuale, è altrettanto rilevante: surrogazione, rettifica dello stato passivo e riconoscimento della prelazione costituiscono momenti distinti e non possono essere sovrapposti.

Il provvedimento lascia infatti espressamente impregiudicate le questioni relative agli effetti della surrogazione e all’individuazione del soggetto definitivamente legittimato alla rivalsa, limitandosi a negare che il privilegio possa essere riconosciuto alla banca opponente.

È probabilmente questo il dato sistematico più interessante della decisione: nelle operazioni assistite da garanzia pubblica, la corretta qualificazione concorsuale non può prescindere dall’individuazione del soggetto che, all’esito della catena delle garanzie e controgaranzie, abbia effettivamente assunto la titolarità del diritto al recupero delle risorse pubbliche.

 

 

 

 

 

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[1] Trib. Lecce, Sez. III civ., decreto 21 ottobre 2026, inedito.

[2] Cass. civ., Sez. I, 3 agosto 2026, n. 24405, in tema di crediti bancari garantiti dal Fondo pubblico e formazione delle classi nel concordato preventivo.

[3] Cass. civ., Sez. I, 31 maggio 2019, n. 14915: il privilegio ex art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 123/1998 tutela il credito restitutorio del garante pubblico e non quello della banca finanziatrice.

[4] Cass. civ., Sez. I, 17 marzo 2025, n. 7104, sulla legittimazione del Confidi ad agire in nome e per conto del Fondo nelle operazioni di riassicurazione.

[5] Cass. civ., Sez. I, 10 novembre 2025, n. 29597, in tema di legittimazione del controgarante che abbia rimborsato integralmente il Confidi.

[6] Art. 230, comma 2, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. In continuità con la disciplina dell’art. 115, comma 2, l. fall., cfr. Cass. civ., Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15660, e 5 agosto 2011, n. 17036, sul subentro nel credito già ammesso al passivo.

[7] Sui limiti della rettifica del credito già ammesso e sulle preclusioni relative al grado di collocazione, v. Cass. civ., Sez. I, 29 ottobre 2025, n. 28600.

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