Nota a Trib. Bari, Sez. IV, 22 luglio 2024, n. 3473.
In ordine agli specifici obblighi informativi della Banca, va anzitutto osservato che l’intermediario ha l’obbligo di assumere informazioni sul profilo del cliente, sulla sua situazione finanziaria, sulla sua propensione al rischio e sui suoi obiettivi di investimento; sulla scorta delle informazioni acquisite, deve valutare l’adeguatezza della specifica operazione, in modo da apprezzarne la corrispondenza con gli obiettivi di investimento del cliente e con la completa comprensione dei rischi sottesi, nonché la sostenibilità finanziaria[1].
Ebbene, nell’ambito del caso di specie, dall’analisi degli investimenti oggetto di causa, ovverosia dagli ordini di acquisto dei titoli azionari e delle obbligazioni convertibili, si evince che ambedue gli strumenti finanziari de quibus rientrano pacificamente nella fattispecie delle azioni non quotate e costituiscono, pertanto, titoli di rischio alto o, quantomeno, medio-alto, assimilabili a titoli illiquidi, ossia titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di liquidazione (trattasi, in altri termini, di titoli determinativi di ostacoli e/o limitazioni al loro smobilizzo, entro un lasso ragionevole, a condizioni di prezzo significative, tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita). Tali azioni, essendo scambiabili tra la stessa Banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti (e non in un mercato regolamentato) scontano una ontologica difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell’acquisto.
Il Tribunale barese evidenzia, altresì, come la valutazione di illiquidità prescinda dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell’istituto all’atto dell’acquisto, dovendo ricondursi all’astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell’investitore.
Nel caso di specie, l’adempimento degli obblighi informativi relativi alla fase antecedente la conclusione del contratto-quadro (ovvero il dovere di consegnare al cliente il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull’investitore) trova riscontro nella produzione documentale della Banca. Segnatamente, nel contratto di “Servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari”, le attrici hanno dichiarato di aver ricevuto dalla Banca copia del contratto, nonché di essere state preventivamente informate del diritto di ricevere, prima della conclusione del contratto, copia del testo contrattuale, del relativo documento di sintesi e di eventuali allegati. Inoltre, nelle domande di ammissione a socio, entrambe hanno affermato di conoscere e accettare le disposizioni contenute nello Statuto Sociale, assumendo tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio; al tempo stesso, nelle schede di adesione per azionisti, hanno dichiarato «di essere a conoscenza che copie del prospetto e del regolamento del prestito sono messe a disposizione gratuitamente presso la sede e le filiali dell’Emittente nonché sul sito www.popolarebari.it», nonché «di aver esaminato i rischi tipici relativi all’Emittente e al settore nel quale questi opera nonché relativi all’investimento nelle Azioni e nelle Obbligazioni Convertibili, riportati nella Avvertenza e nella Sezione Prima, Capitolo 4 del Prospetto, al fine di poter effettuare consapevoli scelte di investimento e disinvestimento.».
Oltretutto, dall’esame dei Prospetti informativi prodotti, emerge che «Alla Data del Prospetto le azioni ordinarie della Banca non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero, né l’Emittente intende o prevede di richiedere l’ammissione alla negoziazione ad alcuno di tali mercati» e che «il valore economico delle azioni potrebbe variare significativamente a fronte di sostanziali cambiamenti nella valutazione del patrimonio e/o delle prospettive di utili futuri della Banca essendo strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale del medesimo».
Il collocamento delle azioni BPB è avvenuto in situazione di conflitto di interessi, rivestendo la convenuta il duplice ruolo di emittente e intermediaria, situazione debitamente segnalata alle clienti.
La Banca convenuta ha prodotto il questionario di profilatura MiFID, redatto contestualmente al contratto quadro, dal quale si evince che le attrici avessero come obiettivo di investimento la crescita del capitale nel medio-lungo periodo, accettando il rischio di perderne parte. All’esito della profilatura, la Banca attribuiva un profilo di rischio “Alto”. Il CTU ha evidenziato che il questionario, somministrato in modalità congiunta, non tenga conto delle indicazioni fornite dall’ESMA nelle “Guidelines on certain aspects of the MiFID suitability requirements”, pubblicate in data 06.07.2012, con la conseguente inidoneità delle informazioni fornite, stante l’impossibilità di registrare le ovvie conoscenze, esperienze e obiettivi di investimento.
Con riferimento alle obbligazioni, trattasi di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, con facoltà in capo alla Banca di conversione anticipata, connaturate, quindi, dallo stesso profilo di rischio dell’azione corrispondente (ovvero, “alto”, diversamente da quanto indicato dalla Banca nel prospetto informativo, nel quale si riportava una indicazione di rischio “medio”).
Ne consegue che il rischio del titolo illiquido, non appare compatibile con l’obiettivo di investimento dichiarato dalle attrici, contemplante l’accettazione del rischio di perdita parziale, prossima alla metà e non già all’intero, con conseguente valutazione d’inadeguatezza degli investimenti in relazione ai comprovati obiettivi.
In conclusione, la domanda di risoluzione deve trovare accoglimento, dovendo essere disattesa anche l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, in relazione al termine quinquennale, non applicabile alla responsabilità contrattuale (per la quale opera il termine decennale, non decorso, a fronte di investimenti per i quali la Banca non ha allegato l’acquisto in periodo ante decennio).
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[1] Sul punto Cass. n. 20617/2017, per cui «In tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la conclusione (è il caso dell’obbligo d’informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzioni operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi). Tutti i descritti obblighi, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all’intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell’interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore.».
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Info sull'autore
Associato dello Studio Legale "Greco Gigante & Partners" (https://studiolegalegrecogigante.it/). Cultore della materia di Diritto Privato e di Diritto del Risparmio, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento. Contatti: 0832305597 - a.zurlo@studiolegalegrecogigante.it