La giurisprudenza arbitrale ha, reiteratamente, ritenuto che i documenti meramente interni alla banca esulino dall’ambito di applicazione oggettivo dell’art. 119, comma 4, TUB; segnatamente: «il ricorrente formula anche una richiesta di esibizione documentale relativa ai c.d. “log” completi delle operazioni fraudolente. Con riguardo a tale richiesta il Collegio osserva che la stessa risultava articolata in sede di reclamo, è stata, poi, riproposta nell’esposizione dei motivi di ricorso, facendo riferimento a quanto formulato nel reclamo stesso, ma non è stata esplicitamente formulata nel petitum conclusivo. Comunque, in proposito si evidenzia che l’orientamento dei Collegi ABF è nel senso di ritenere che i documenti meramente interni alla banca, quali i log, esulano dall’àmbito di applicazione oggettivo dell’art. 119, comma 4, TUB e, quindi, non rientrano tra quelli ottenibili ai sensi della disposizione richiamata (v. Collegio Roma, decisioni n. 22422/2020, n. 16999/2021, n. 6024/2022).»1.
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[1] Cfr. ABF, Collegio di Bologna, n. 3554/2023.