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Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 30 aprile 2024, n. 4630.

Massima redazionale

L’avviso ex art. 58 TUB ha solo funzione di rendere opponibile l’intervenuta cessione e, al contempo, nessuna norma impone la forma scritta ad substantiam per la cessione di crediti. Ciò posto, il Tribunale meneghino rileva come, sebbene l’art. 2721 c.c. escluda la prova per testimoni e per presunzioni relativamente a contratti superiori al limite di euro 2,58, siffatta tipologia probatoria può essere scientemente ammessa avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto, nonché a ogni altra rilevante circostanza ulteriore.

Ebbene, il contratto di cartolarizzazione è stipulato tra soggetti societari (uno dei quali un istituto bancario), riguarda la sorte di una pluralità di rapporti giuridici e le sue vicende formano oggetto di una disciplina ad hoc (segnatamente, la legge n. 130/1999), nonché di specifiche forme di pubblicità. Non si può dubitare del fatto che lo stesso, fattualmente, sia stato stipulato per iscritto e non si comprende come possa essere ammissibile, a fronte degli aspetti summenzionati, ammettere la prova testimoniale o presuntiva.

Del tutto irrilevante è, poi, la dichiarazione della cedente, in ordine all’inclusione del credito azionato nel blocco di quelli ceduti. Non si tratta di una confessione (la cedente, se tale dichiarazione fosse efficace, non ne trarrebbe alcun nocumento processuale, non essendo neppure parte), ma è una mera testimonianza scritta, come tale inammissibile, sia da un punto di vista formale, sia ai sensi del summenzionato art. 2721 c.c.

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