Nella specie, con precipuo riferimento al corretto assolvimento dei prescritti obblighi informativi al momento dell’investimento, l’Intermediario resistente ha sostenuto di aver reso le informazioni dovute mediante la messa a disposizione di una scheda presente nella relativa piattaforma, che la disponente avrebbe dovuto necessariamente visualizzare quale passaggio “bloccante” prima di confermare l’ordine, versando a tal fine in atti un fac-simile cartaceo di tale documento, con la trascrizione di alcune informazioni anche in formato excel, unitamente alla stampa delle videate dei passaggi previsti dal sistema allorché i clienti negoziano titoli in autonomia online, nella versione vigente “dal 2015 al 2018”. Le informazioni di cui alla scheda, aggiornate alla data dell’operazione, evidenziano, oltre ad informazioni su cedola e piano di rimborso, l’indicazione dei dati dell’emittente e del rating associato ai titoli da Moody’s (B1) e da S&P (BB+), che risultano, in base alla scala rappresentata, di categoria speculativa, e della circostanza che il titolo era di categoria “Senior Unsecured”. Inoltre, tra le componenti principali di rischio, risulta riportato l’indicatore di rischio R di valore 18 attribuito dalla Banca allo strumento (con relativa legenda), e vengono descritti il rischio tasso di interesse ed il rischio emittente, ove si evidenzia che: “(…) Poiché il titolo appartiene alla categoria dei titoli speculativi è caratterizzato da alto rischio e alto rendimento atteso”.
Posto che il set informativo sopra descritto risulta sufficientemente dettagliato, ciò che assume rilievo in questa sede è poter acclarare le modalità di sua effettiva disponibilità nei confronti del ricorrente. Ebbene, le videate prodotte dall’Intermediario contengono alcuni campi da validare a cura del disponente tramite flag riferiti alla presa visione della scheda prodotto e della valutazione di adeguatezza nella fase antecedente alla conferma finale dell’operazione, tramite apposito codice dispositivo. Tuttavia, nel concreto manca la prova dell’effettiva presa visione di tale scheda, in quanto dalla tracciatura informatica dell’operazione versata in atti non si rinviene un passaggio riferito alla necessaria visualizzazione delle informazioni sullo strumento e neanche la spunta di un flag asseritamente necessario per dar corso all’operazione, essendo solo presente un riferimento alla successiva valutazione di adeguatezza, con il relativo messaggio in output. Non può dirsi, pertanto, essere stato congruamente provato a cura di parte resistente l’effettivo assolvimento degli obblighi informativi preventivi.