Il “Correttivo ter” al CCII in pillole
Nella seduta del 10 giugno u.s., il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo, contenente oltre cinquanta articoli, che apporta disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Si tratta del terzo intervento correttivo su tale codice, necessario per risolvere problemi di coordinamento normativo emersi con le precedenti modifiche, correggere errori materiali e aggiornare riferimenti normativi. Questo intervento è anche parte degli impegni assunti dall’Italia nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Composizione Negoziata della Crisi. Quali sono le modifiche del Correttivo-ter al CCII che riguardano la CNC?
Il Correttivo-ter al Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) apporta significative modifiche per rafforzare l’approccio privatistico e negoziale nei processi di risanamento aziendale. L’intento è facilitare la gestione della crisi d’impresa, enfatizzando il ruolo dei professionisti e migliorando la chiarezza normativa.
Obiettivi delle Modifiche
Il Ministro Nordio ha sottolineato l’obiettivo di rendere più tempestivo e chiaro l’intervento sulle crisi d’impresa, favorendo strumenti preventivi e stragiudiziali. Questo intervento ( il correttivo ter) si inserisce nel quadro degli impegni assunti con il PNRR, migliorando l’impatto della riforma in termini di efficienza.
Composizione Negoziata della Crisi (CNC)
Il codice della crisi ha introdotto tante novità, ha seguito un’impostazione completamente nuova rispetto alla legge fallimentare, che era una legge sanzionatoria, mentre il c.c.i.i. è un codice di benvenuto, è un codice che aiuta gli imprenditori a ripartire.
In questa logica di ripartizione è stata introdotta una possibilità del tutto nuova, che è la composizione negoziata della crisi.
La composizione negoziata è uno strumento introdotto per facilitare la risoluzione delle crisi aziendali attraverso negoziati assistiti e con il correttivo ter, è stata rafforzata e dettagliata in diversi articoli. Queste modifiche mirano a rendere il processo più efficace e strutturato, includendo, tra le altre cose, la possibilità di integrare la transazione fiscale nelle trattative ex art. 23[1] . Inoltre, il decreto corregge e integra le disposizioni esistenti per migliorare l’applicabilità pratica del codice
Presupposti e Accesso
Principali Modifiche
La nuova formulazione dell’articolo 12 del CCII permette l’accesso alla Composizione Negoziata non solo alle imprese in pre crisi che presentano condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ma anche a quelle in stato di insolvenza.
Quindi quando l’imprenditore si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio finanziario o finanziario, che rendono possibile l’attenuazione della crisi, può ricorrere a questo strumento
Questo rappresenta un ampliamento significativo dell’accessibilità dello strumento, favorendo l’intervento sia preventivo prima che la situazione aziendale si deteriori ulteriormente, sia in situazione di insolvenza.
Al comma 1 si modifica l’articolo 12 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa) al fine di eliminare dubbi interpretativi sorti sul comma 1 della stessa norma, per chiarire che l’accesso alla composizione negoziata può avvenire indifferentemente quando l’impresa è in crisi, è insolvente, o anche, diversamente rispetto agli strumenti di regolazione della crisi, soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario |
Il ruolo dell’istanza di liquidazione giudiziale nel percorso di composizione negoziata
L’istanza di liquidazione giudiziale non preclude il percorso di composizione negoziata della crisi, purché l’impresa si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza. Ciò significa che il presupposto di questo percorso non è limitato a situazioni di semplice squilibrio, ma include anche condizioni di maggiore gravità come lo stato di crisi o di insolvenza.
Il percorso di composizione negoziata può essere intrapreso, dunque, anche in presenza di uno stato di insolvenza, purché sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. Questo è un requisito indispensabile per l’accesso alla composizione negoziata, come stabilito dal comma 5 dell’articolo 17 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Cci). Se l’esperto verifica l’assenza di prospettive di risanamento, è tenuto a richiedere l’archiviazione del procedimento.
Posizione del Ministero della Giustizia
Il Ministero della Giustizia, con il provvedimento direttoriale del 28 settembre 2021 aggiornato il 21 marzo 2023, ha chiarito che la presenza di uno stato d’insolvenza non impedisce necessariamente l’avvio della composizione negoziata. Questo è applicabile se l’insolvenza è reversibile, ossia se l’impresa può riacquistare una situazione di equilibrio, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga tramite la prosecuzione dell’attività o attraverso interventi straordinari, come l’apporto di un investitore esterno o la cessione di parte dell’azienda.
Distinzione tra tesi estensiva e tesi restrittiva sul tema Ci sono due interpretazioni giurisprudenziali riguardo l’applicabilità della composizione negoziata in presenza di un’istanza di liquidazione giudiziale:
Tesi estensiva: sostiene che la domanda di accesso alla composizione negoziata non può essere presentata in pendenza di un procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, indipendentemente dal soggetto che l’abbia presentata (debitore o creditori).
Tesi restrittiva: argomenta che la preclusione si applica solo se la domanda di liquidazione giudiziale è stata presentata dal debitore stesso. Questa interpretazione evita soluzioni disfunzionali e inique che potrebbero derivare da un meccanismo di prevenzione acritico.
Interventi normativi L’articolo 14 del decreto correttivo del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza chiarisce che l’intenzione del legislatore è di impedire la soluzione stragiudiziale della crisi tramite la composizione negoziata solo se l’imprenditore ha già intrapreso un percorso di ristrutturazione giudiziale. La norma non preclude l’accesso alla composizione negoziata quando pende una domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da un creditore, dal pubblico ministero o da altri organi competenti.
Conclusioni L’accesso alla composizione negoziata è possibile anche in presenza di un’istanza di liquidazione giudiziale, a condizione che vi siano prospettive ragionevoli di risanamento dell’impresa. Le interpretazioni giurisprudenziali e gli interventi normativi recenti mirano a bilanciare la tutela del debitore con quella dei creditori, evitando soluzioni inique e disfunzionali.
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[1] L’articolo 23 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” integrato dal D.Lgs. 83/2022 definisce le modalità di Conclusione delle trattative della CNC e indica che:
Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all’articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:
concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 25- bis, comma 1, se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
concludere la convenzione di moratoria di cui all’articolo 62;
concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Se all’esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l’imprenditore può, in alternativa:
predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 56;
domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all’articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto;
proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 25-sexies;
accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L’imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all’articolo 25-quater, comma 4.
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