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Il “Correttivo ter” al CCII in pillole

di Monica Mandico

Mandico & Partners

Nella seduta del 10 giugno u.s., il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo, contenente oltre cinquanta articoli, che apporta disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Si tratta del terzo intervento correttivo su tale codice, necessario per risolvere problemi di coordinamento normativo emersi con le precedenti modifiche, correggere errori materiali e aggiornare riferimenti normativi. Questo intervento è anche parte degli impegni assunti dall’Italia nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Pillola n. 2

L’Articolo 1 del Correttivo Ter introduce una serie di modifiche fondamentali alla Parte Prima, Titolo I, Capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Queste modifiche mirano a chiarire e affinare le definizioni e le strutture organizzative cruciali per la gestione delle crisi e delle procedure di insolvenza. Di seguito, un’analisi critica e predittiva delle conseguenze di queste modifiche per esperti, imprese e creditori.

 

Modifiche all’articolo 1, comma 2, lettera a)

n) «elenco albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l’elenco l’albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall’articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice;

o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

1) essere iscritto all’albo elenco dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali e in possesso dei  requisiti  previsti  dall’articolo  358,

comma 1, lettere a) e b);

2) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile;

3) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;

p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza;

q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni;

r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;

[…]

 

Modifiche alla Lettera n): Da “Albo” a “Elenco”

Una delle modifiche chiave è la sostituzione della parola “albo” con “elenco” quando si fa riferimento ai gestori della crisi. Questa modifica ha lo scopo di eliminare la confusione tra gli albi professionali, che raccolgono professionisti regolamentati, e l’elenco specifico dei gestori della crisi, che può includere una gamma più ampia di professionalità.

Questa distinzione offre maggiore chiarezza nei requisiti di iscrizione, aiutando le imprese a comprendere meglio i criteri per la selezione dei gestori della crisi. L’adozione del termine “elenco” consente di includere anche figure professionali non necessariamente appartenenti agli ordini tradizionali, come avvocati e commercialisti, ma che possiedono comunque le competenze necessarie per la gestione delle crisi aziendali. Ciò favorisce un approccio più dinamico e innovativo nella gestione delle difficoltà finanziarie.

Inoltre, per i creditori, questa separazione rende più trasparente la procedura di selezione, aumentando la fiducia nei professionisti incaricati della gestione delle crisi.

 

Modifiche alla Lettera o): Requisiti per il “Professionista Indipendente”

La definizione di “professionista indipendente” è stata ampliata. Ora include l’obbligo di essere iscritti non solo agli albi professionali di avvocati, commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, ma anche al registro dei revisori legali e all’elenco dei gestori della crisi. Questo cambiamento garantisce che i professionisti coinvolti nelle procedure di crisi abbiano un elevato livello di competenza e indipendenza.

Questi requisiti rafforzati assicurano che le consulenze e le valutazioni siano fornite da figure altamente qualificate, riducendo il rischio di conflitti di interesse. Le imprese possono contare su una guida più affidabile e obiettiva, mentre i creditori possono avere maggiore fiducia nel fatto che le decisioni prese nell’ambito delle procedure di crisi siano giuste e imparziali.

 

Modifiche alla Lettera p): Espansione delle “Misure Protettive”

Le “misure protettive” vengono ampliate per includere non solo azioni giudiziarie, ma anche condotte, comprese le omissioni, che possono pregiudicare le trattative o il successo della ristrutturazione. Questa modifica è significativa perché estende la protezione alle imprese anche contro comportamenti potenzialmente dannosi che non rientrano strettamente nelle azioni legali.

Questa estensione delle misure protettive consente alle imprese di avere un ambiente negoziale più sicuro, in cui possono concentrare i loro sforzi sul risanamento senza il timore di interferenze subdole da parte dei creditori. Per i creditori, questo implica la necessità di adottare un comportamento più collaborativo e di evitare azioni che possano essere considerate pregiudizievoli, anche se non sono formalmente atti giudiziari.

Per i professionisti coinvolti, questa chiarezza nelle regole di comportamento facilita la gestione delle trattative di crisi e fornisce una guida più dettagliata su come proteggere al meglio gli interessi delle parti coinvolte.

 

Modifiche alla Lettera q): Ampliamento della Definizione di “Misure Cautelari”

La definizione di “misure cautelari” è stata ampliata per includere l’assicurazione dell’attuazione delle decisioni relative agli strumenti di regolazione della crisi. Questa modifica allinea la definizione all’articolo 54 del CCII, garantendo che le misure cautelari non si limitino a proteggere temporaneamente le trattative, ma supportino anche l’effettiva implementazione delle decisioni prese durante le procedure di crisi.

Questa ampliamento è cruciale per le imprese, poiché assicura che le decisioni prese in contesti di crisi siano effettivamente realizzate, evitando ritardi o azioni dilatorie da parte dei creditori. Questo rafforza la stabilità e la prevedibilità delle procedure di risanamento.

Per il sistema giudiziario, l’allineamento con l’articolo 54 riduce il rischio di interpretazioni discordanti e facilita l’applicazione delle misure cautelari in maniera più uniforme, migliorando l’efficienza complessiva del sistema.

 

Conclusione

Le modifiche apportate dal Correttivo Ter al CCII introducono maggiore chiarezza e precisione nelle definizioni e nelle procedure di gestione delle crisi d’impresa. Questi cambiamenti favoriscono un ambiente più trasparente e equo per le imprese in difficoltà, i creditori e i professionisti coinvolti. L’adozione di termini come “elenco” al posto di “albo”, l’espansione delle misure protettive e cautelari, e l’ampliamento dei requisiti per i professionisti indipendenti, sono tutti passi avanti verso una gestione più efficace e dinamica delle crisi aziendali in Italia. Tuttavia le modifiche, limitano e restringono il campione di professionisti indipendenti, i quanto nel correttivo è previsto ulteriore requisito (in aggiunta) a quelli già esistente per divenire Esperti, ossia di esser iscritti anche al registro dei revisori legali.

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