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Il “Correttivo ter” al CCII in pillole

di Monica Mandico

Mandico & Partners

Analisi del Correttivo al Codice della Crisi e dell’Insolvenza: Pillola n.1

Nella seduta del 10 giugno u.s., il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato, in via preliminare, uno schema di decreto legislativo, contenente oltre cinquanta articoli, che apporta disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Si tratta del terzo intervento correttivo su tale codice, necessario per risolvere problemi di coordinamento normativo emersi con le precedenti modifiche, correggere errori materiali e aggiornare riferimenti normativi. Questo intervento è anche parte degli impegni assunti dall’Italia nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Pillola n. 1

 

Articolo 1: Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I – Ambito di applicazione e definizioni.

 

L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo introduce importanti modifiche alle definizioni e all’ambito di applicazione del codice. In particolare:

Definizione di “Consumatore”: Viene affinata la definizione di consumatore, specificando che i debiti ristrutturabili attraverso il piano del consumatore devono essere esclusivamente quelli contratti al di fuori dell’attività produttiva o professionale. La nuova formulazione esplicita che il consumatore può accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza solo per debiti contratti come individuo al di fuori di contesti imprenditoriali o professionali.

Questa precisazione risolve i dubbi interpretativi esistenti e rende più chiara la distinzione tra i debiti contratti per scopi personali e quelli legati ad attività imprenditoriali. Tale distinzione è cruciale perché il piano del consumatore non richiede il voto dei creditori, permettendo una ristrutturazione del debito favorevole al debitore senza considerare il consenso dei creditori.

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Articolo 2: Esclusione degli Imprenditori Individuali dalla Definizione di Consumatore.

 

Il correttivo introduce una significativa modifica escludendo gli imprenditori individuali cancellati dal registro delle imprese dalla definizione di consumatore. Questa misura è stata adottata per evitare possibili abusi del sistema da parte di ex imprenditori che potrebbero altrimenti beneficiare indebitamente delle procedure di sovraindebitamento riservate ai consumatori non legati ad attività imprenditoriali recenti.

Qualificazione del Consumatore:

Nel contesto della crisi e dell’insolvenza, la definizione di consumatore è centrale per garantire l’accesso adeguato alle procedure di sovraindebitamento. Il correttivo mantiene la definizione di consumatore come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Tuttavia, introduce precisazioni per assicurare che solo coloro che sono realmente estranei a tali attività possano usufruire delle procedure di sovraindebitamento destinate ai consumatori.

Criteri di Accesso:

Per qualificarsi come consumatore, è essenziale dimostrare che i debiti sono stati contratti per scopi personali e non per attività economiche. Questi criteri sono fondamentali per mantenere l’integrità delle procedure di sovraindebitamento e garantire che i benefici siano riservati a chi ne ha realmente bisogno. La relazione illustrativa del decreto chiarisce che la protezione offerta dalle procedure deve rimanere circoscritta a chi non ha legami con attività imprenditoriali recenti, prevenendo abusi e garantendo la giusta applicazione delle norme.

Questo schema di decreto legislativo, approvato in prima lettura, rappresenta un passo significativo verso l’ottimizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza, in linea con gli impegni presi dall’Italia a livello europeo e nazionale. La continua evoluzione del quadro normativo mira a fornire strumenti più efficaci e chiari per la risoluzione delle crisi economiche, proteggendo sia i debitori in buona fede sia i creditori.

Documenti di riferimento

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