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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 2 maggio 2024, n. 11735.

di Dario Nardone

Studio Legale Nardone

Nei giudizi di accertamento del saldo di conto corrente con domande contrapposte, va azzerato il più vetusto saldo documentato in caso di assenza di elementi di prova che consentano di ritenere pacifico il saldo finale del periodo iniziale non documentato dagli estratti conto.

Segnatamente, «Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l’esistenza, in quell’arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all’azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (Cass., n. 23852/20).».

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