Nota a App. Napoli, Sez. III, 13 marzo 2024, n. 1258.
Massima redazionale
Nella specie, l’appellante ha inteso affidare il riscontro della propria titolarità della situazione sostanziale, dedotta in monitorio, alla sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della intervenuta cessione del credito: così operando, ha finito per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto (necessario ai fini dell’efficacia della cessione stessa, nei confronti di quest’ultimo) e dell’esclusione del carattere liberatorio dell’eventuale pagamento dal medesimo eseguito in favore del cedente, con la prova dell’effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, del concreto trasferimento della titolarità di quel credito (prova necessaria per dimostrare la reale legittimazione sostanziale a esigerlo da parte del preteso cessionario, ove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto).
In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario, ex art. 1264 c.c., quantomeno nel caso in cui il debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione (trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata).
Siffatto principio vale in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualsiasi forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto, ovverosia, anche laddove la cessione sia avvenuta nell’ambito di un’operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell’art. 58 TUB, e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla cessionaria mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità[1], come noto, ha statuito che «In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell’art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito; quest’ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di 7 cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell’art. 58 TU.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l’esistenza di quest’ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, /’esistenza de/l’operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo».
Ebbene, l’affermazione contenuta nel ricorso monitorio e relativa alla legittimazione processuale della cessionaria, in presenza della eccezione sollevata da parte opponente in ordine alla effettiva titolarità attiva del diritto di credito da parte dell’opposta, imponeva a quest’ultima di fornire riscontro probatorio in ordine al subentro nella medesima posizione del proprio dante causa, posto che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si rivela inidonea a comprovare il contratto di cessione in suo favore dei crediti.
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[1] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944, già annotata su questo Portale, con massima redazionale, Cessione di crediti in blocco: ripartizione onere della prova (in relazione all’oggetto delle contestazioni del debitore ceduto), 21 luglio 2023, Cessione di crediti in blocco: ripartizione onere della prova (in relazione all’oggetto delle contestazioni del debitore ceduto) – Diritto del Risparmio.
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