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Nota a Trib. Frosinone, 6 marzo 2024.

di Dario Nardone

Studio Legale Nardone

A fronte della eccezione circa la subdola applicazione, nell’ esecuzione del contratto e sulla base dei pagamenti richiesti dalla mutuante, del regime di capitalizzazione composta degli interessi, il CTU deve rispondere ai seguenti quesiti:

[stralcio]

“accerti e descriva il CTU la formula di matematica finanziaria sottesa all’ammortamento alla francese applicato al mutuo per cui è causa;

indichi se essa dia luogo ad un onere “occulto” a carico del mutuatario, ossia non adeguatamente esplicitato nella documentazione contrattuale;

in tal caso ridetermini il dare/avere tra le parti alla data della domanda (evidenziando eventuali differenze a credito della parte mutuataria) ricostruendo l’ammortamento del prestito sulla base dei soli dati contrattuali conoscibili dal cliente, al TAN indicato in contratto, e, in una seconda ipotesi ricostruttiva, applicando il tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB;

verifichi il rispetto della soglia di usura ed in caso di suo superamento ridetermini il dare/avere tra le parti alla data della domanda escludendo la debenza di qualsiasi interesse (evidenziando, anche in questo caso, eventuali differenze a credito della parte mutuataria); formuli, all’occorrenza, ipotesi alternative di conteggio”.

[fattispecie con mutuo privo del piano di ammortamento iniziale ed eccezione di indeterminatezza/indeterminabilità del monte interessi per impossibilità di conoscere ex ante l’applicando regime finanziario degli interessi, rivelatosi ex post composto, ndr].

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