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Nota a ABF, Collegio di Palermo, 11 dicembre 2023, n. 12385.

Massima redazionale

Nel caso di specie, i ricorrenti contestano di essere stati segnalati quali “garanti” del rapporto nonostante il loro coinvolgimento sia limitato al fatto di essere terzi datori di ipoteca, ed in quando tali, non responsabili dei mancati pagamenti della mutuataria. L’intermediario sostiene, invece, che sia corretto qualificare i ricorrenti quali “garanti” poiché tale definizione ricomprende tanto le garanzie personali quanto quelle reali.

Sulla scorta di consolidata giurisprudenza arbitrale[1], il Collegio ritiene che dalla segnalazione dovrebbe emergere con chiarezza la modalità del coinvolgimento. Un mero riferimento al soggetto, inquadrato quale “garante”, non consente di cogliere la sostanziale differenza fra colui che ha prestato una garanzia personale e il terzo datore di ipoteca, che non è coobbligato, né è parte del rapporto. La mancata chiarezza che discende da una impropria assimilazione fra i diversi modelli di garanzia, crea, quindi, un’informativa distorta, determinando una segnalazione pregiudizievole, che non si giustifica, verso il terzo datore di ipoteca.

Non si può non rilevare come la segnalazione possa avere delle conseguenze dirette sulla sfera giuridico-patrimoniale del c.d. terzo datore di ipoteca, per il quale, proprio in virtù degli effetti della segnalazione, devono valere le stesse cautele che l’ordinamento predispone per il debitore principale (in primis, l’obbligo di segnalazione). Anzi, le cautele dovrebbero semmai essere maggiori, poste le differenze tra il soggetto che presta una garanzia personale e il terzo datore di ipoteca che non è coobbligato né è parte del rapporto.

Alla luce di quanto precede, le segnalazioni a carico dei ricorrenti devono essere considerate illegittimamente effettuate.

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Secondo il consolidato orientamento arbitrale, il danno da mancato accesso al credito è da qualificarsi come danno da perdita di chance, e, per poter ottenere il risarcimento, il danneggiato ha l’onere di dimostrare che il diniego sia dovuto esclusivamente alla segnalazione negativa in CRIF. In altri termini, il cliente ingiustamente segnalato deve dimostrare che la segnalazione ha prodotto effetti pregiudizievoli rilevanti, nelle voci del danno emergente e del lucro cessante[2]. Nel caso di specie, non è possibile ricavare dalla documentazione che attesta la mancata concessione dei finanziamenti che essa sia dovuta alla presenza della segnalazione.

 

 

 

 

 

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[1] Si vedano ABF, Collegio di Roma, n. 8061/19; ABF, Collegio di Torino, n. 18171/18.

[2] V. ABF, Collegio di Coordinamento, n. 1642/19.

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