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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 29 novembre 2023, n. 33178.

Massima redazionale

La giurisprudenza di legittimità, sia sulla valutazione in generale del nesso di occasionalità necessaria in tema di responsabilità civile[1], sia specificamente in tema di intermediazione finanziaria[2],  ha espresso il principio per cui il soggetto, al quale si imputi una responsabilità solidale con l’autore materiale dell’illecito per culpa in vigilando o in eligendo, risponde dei danni arrecati a terzi dall’incaricato nello svolgimento delle incombenze affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni, ma che tale connessione occasionale è, tuttavia, esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, per tale intendendosi, se non una collusione con l’autore dell’illecito, quantomeno una consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sull’autore medesimo.

Ebbene, tra le condotte anomale in grado di recidere il nesso di occasionalità necessaria, è stata espressamente enucleata la corresponsione all’incaricato del presunto condebitore solidale di somme di denaro in contanti da parte dell’investitore. Da tanto consegue che l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale, minimamente contestato in questa sede, secondo cui gli odierni ricorrenti avrebbero proceduto a versare, in più riprese, nelle mani del promotore ingenti somme di denaro contante, in un apprezzabile arco di tempo, non solo in palese violazione della normativa applicabile ai rapporti di intermediazione finanziaria, ma anche dei limiti di utilizzo del contante per finalità antiriciclaggio, senza curarsi di verificare in alcun modo la loro effettiva destinazione all’investimento, si pone come comportamento validamente interruttivo del nesso di occasionalità necessaria.

 

 

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[1] V. da ultimo, Cass. Civ., Sez. III, 20 gennaio 2022, n. 1786.

[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 25 ottobre 2022, n. 31453; Cass. Civ., Sez. I, 15 dicembre 2020, n. 28634; Cass. Civ., Sez. I, 27 agosto 2020, n. 17947.

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