Nota a Cass. Civ, Sez. III, 25 settembre 2023, n. 27262.
Con l’ordinanza n. 27692 del 25.09.2023, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi su un’ipotesi in cui spesso si imbattano gli utenti bancari e finanziari, ovvero, la mancata stipula di un contratto di mutuo (o di un finanziamento) da parte di un Istituto di credito, nonostante le trattative tra le parti siano giunte ad uno stadio così avanzato da aver ingenerato un legittimo affidamento nel cliente sulla conclusione del contratto, ma, poi, ‘bruscamente’ interrotte dall’Ente creditizio, senza un giustificato motivo.
Nello specifico, la fattispecie sottoposta all’esame dei giudici di legittimità ha riguardato le censure mosse ad un provvedimento della Corte d’Appello di Firenze che confermava integralmente la sentenza con cui il Tribunale di Livorno aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un Istituto di Credito, «sia per la prospettata responsabilità precontrattuale per la mancata stipula di un contratto di mutuo, nonostante le trattative fossero giunte ad uno stadio avanzato, sia per la prospettata responsabilità extracontrattuale da errata segnalazione in Centrale rischi, che aveva precluso alla società attrice ulteriori finanziamenti bancari».
Ebbene, col provvedimento in parola, gli Ermellini, nell’accogliere il ricorso dell’utente bancario, danno concreta applicazione, anche nell’ambito dei rapporti bancari, al principio generale stabilito dall’art. 1337 c.c., il quale dispone che «le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede».
Infatti, la Terza Sezione, richiamando i principi espressi in precedenti pronunce della Suprema Corte, osserva che «la responsabilità precontrattuale per violazione dell’art. 1337 cod. civ. presuppone anzitutto che tra le parti siano intercorse trattative giunte ad uno stadio tale da giustificare oggettivamente l’affidamento nella conclusione del contratto, inoltre, che una delle parti abbia interrotto le trattative, eludendo le ragionevoli aspettative dell’altra, la quale, avendo confidato nella conclusione finale del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad occasioni più favorevoli, ed infine che il recesso sia stato determinato, se non da malafede, almeno da colpa, e non sia quindi assistito da un giusto motivo.
La verifica circa la sussistenza di tali condizioni impone un accertamento di fatto, riservato, come tale, al giudice del merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se scevro da vizi di illogicità della motivazione»[1].
Gli Ermellini, inoltre, sottolineano come «il recesso o la sospensione delle trattative, che provenga da soggetto privato o da una pubblica amministrazione, può essere causa di responsabilità precontrattuale quando sia privo di giustificato motivo, l’accertamento della cui sussistenza è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione per vizi logici o giuridici della motivazione»[2].
Sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio, la Suprema Corte, evidenzia anche che «la responsabilità precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall’art. 1337 cod. civ. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio, costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua»[3].
In particolare, nel giudizio di merito relativo alla controversia sottoposta al vaglio di legittimità era stato accertato che tra la società ricorrente e la banca erano intercorse delle trattative e che le parti «a seguito di numerosi incontri, sia presso la filiale di Livorno sia presso uno studio notarile, arrivarono all’accordo per cui» la società ricorrente «acquistò cinque appartamenti (…), accollandosi il relativo mutuo (in sofferenza e di valore superiore a quello di mercato degli immobili compravenduti), a fronte di continue rassicurazioni dei funzionari, anche presenti alla stipulazione presso il notaio dell’atto pubblico di compravendita, in ordine alla erogazione del finanziamento richiesto (…) per la edificazione di un lotto di sua proprietà, e che invece, una volta perfezionatasi l’operazione immobiliare, la banca ha omesso senza giustificato motivo di concedere alla» società ricorrente «il finanziamento in questione». Pertanto, secondo i giudici di legittimità, «nell’affermare che nessuna trattativa vera e propria era in essere con la banca e che» la società ricorrente «non avrebbe dovuto fare affidamento sulle rassicurazioni dei funzionari della stessa in ordine alla certezza della concessione del finanziamento, la corte di merito nell’impugnata sentenza ha invero disatteso i suindicati principi di diritto, omettendone la considerazione in relazione alle risultanze probatorie acquisite».
La Corte di merito, secondo la Suprema Corte «ha altresì disatteso il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, al fine della applicazione dell’art. 2049 cod. civ. in tema di responsabilità indiretta della banca ovvero dell’intermediario finanziario per i danni arrecati a terzi, è sufficiente l’accertamento di un rapporto di occasionalità necessaria tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli, fatta salva l’evenienza per cui la condotta del cliente ovvero dell’investitore si configuri, se non come collusione, quanto meno come consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, con accertamento, in ordine ai connotati di anomalia del rapporto tra promotore ed investitore, che compete insindacabilmente al giudice di merito»[4]. Per cui, «nell’affermare che sussisterebbe <<un colpevole affidamento>> della società odierna ricorrente in ordine alle rassicurazioni fornitele dai funzionari della banca, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi di diritto».
I giudici di Piazza Cavour hanno anche ritenuto fondato l’ulteriore motivo di doglianza della società ricorrente, relativo al mancato riconoscimento di danno risarcibile alla società ricorrente a seguito della sua illegittima segnalazione alla Centrale Rischi da parte dell’istituto bancario. Infatti, «premesso, che il danno all’immagine ed alla reputazione, in quanto costituente danno conseguenza, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento[5], va osservato come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell’accesso al credito[6]. Orbene, rimasto accertato nel giudizio di merito, da un lato, che la segnalazione era erronea ed è rimasta iscritta per un lungo lasso temporale, la corte di merito ha ritenuto non provato il danno, rendendo quindi una motivazione incongrua ed illogica, che trascura tali circostanze ed invero disattende i suindicati principi di diritto».
Ergo, la Corte di legittimità ha ritenuto fondati i motivi e accolto il ricorso, cassando l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, che in diversa composizione dovrà procedere «a nuovo esame, facendo dei suindicati applicazione».
Brevemente, a margine del provvedimento in commento, partendo dalle affermazioni fatte dalla Suprema Corte in merito alla violazione dell’art. 1337 c.c. e prescindendo dalla vicenda specifica oggetto del dell’ordinanza, ma in un’ottica più generale riferita ai contratti bancari, è bene sempre ricordare che gli Istituti di Credito, nello svolgere la propria attività, hanno sempre e comunque l’obbligo di comportarsi in conformità ai generali principi di trasparenza, buona fede e correttezza, non solo in sede di esecuzione del contratto, ma anche nella fase precedente, durante le trattative.
Nel caso degli intermediari finanziari, poi, tali obblighi si concretizzano in obblighi di informazione, lealtà e chiarezza. Doveri, tra l’altro, espressi anche dall’art. 127 del D.lgs. n. 385/1983, che, appunto, obbliga le banche a comportarsi in conformità ai generali principi di trasparenza, buona fede e correttezza, non solo in sede di esecuzione del contratto, ma anche nella fase precedente, durante le trattative.
Pertanto, «se è pur vero che «in generale, (…) la banca ha piena autonomia decisionale nella valutazione del merito creditizio del proprio cliente e nella conseguente determinazione circa l’erogazione o il diniego del mutuo», tuttavia «nelle trattative anteriori all’eventuale stipula del contratto di mutuo deve, comunque, comportarsi sempre, così come il cliente, secondo buona fede e correttezza e, in caso di rifiuto della richiesta di mutuo, è tenuta a darne senza indugio motivata comunicazione al cliente»[7], astenendosi, quindi, da comportamenti maliziosi o reticenti, fornendo alla controparte ogni dato rilevante conosciuto o conoscibile con l’ordinaria diligenza ai fini della stipulazione del contratto.
Stando, dunque, ai principi espressi dalla Suprema Corte e richiamati anche nell’ordinanza in commento, perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 c.c. è necessario che:
- tra le parti siano in corso trattative;
- le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto;
- che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo;
- che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto[8].
Ne consegue che, laddove le trattative non sono giunte ad uno stadio di “affidamento”, si presuppone la libertà di non procedere ad una stipulazione, senza alcuna responsabilità della Banca.
Questo perché, come ha avuto modo di rilevare anche in passato la Suprema Corte, «nella fase antecedente alla conclusione di un contratto, le parti hanno, in ogni tempo, piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione e di richiedere tutto quanto ritengano opportuno in relazione al contenuto delle reciproche, future obbligazioni, con conseguente libertà, per ciascuna di esse, di recedere dalle trattative indipendentemente dalla esistenza di un giustificato motivo, con il solo limite del rispetto del principio di buona fede e correttezza, da intendersi, tra l’altro, come dovere di informazione della controparte circa la reale possibilità di conclusione del contratto[9].
Tenuto conto, quindi, che la responsabilità precontrattuale configurabile per la violazione del precetto posto dall’art. 1337 c.c. costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, che si riconnette alla violazione della regola di condotta stabilita a tutela del corretto svolgimento dell’iter di formazione del contratto, ne consegue che «la sua sussistenza, la risarcibilità del danno e la valutazione di quest’ultimo devono essere vagliati alla stregua degli artt. 2043 e 2056, tenendo, peraltro conto delle caratteristiche tipiche dell’illecito in questione. Ne consegue che – essendo l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 2043, quale componente necessaria del fatto illecito, implicito nella violazione dell’obbligo di comportamento secondo buona fede, quanto meno sotto il profilo della colpa -, una volta accertato l’obiettivo contrasto tra il comportamento dell’agente e l’obbligo di correttezza imposto dall’art. 1337, non occorre, per l’accertamento della responsabilità precontrattuale, la verificazione di un particolare comportamento oggettivo di malafede, né la prova dell’intenzione di arrecare pregiudizio all’altro contraente, perché sussista l’elemento psicologico necessario ex art. 2043 c.c.»[10].
In altre parole, il rimedio che potrà essere esperito nel caso della negata concessione del mutuo a seguito di una trattativa avanzata è il risarcimento del danno ex art. 1337 c.c., secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223, 2043 e 2056 codice civile[11].
Tale risarcimento deve comprendere tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione dei doveri nella fase preparatoria del contratto, e si estende ai pregiudizi economici derivanti dalla mancata conclusione del contratto, ove si manifestino come conseguenza immediata e diretta del comportamento di controparte[12].
_________________________________________
[1] Cfr.: Cass. civ., Sez. VI-2, ordinanza n. 34510 del 16 novembre 2021; Cass. Civ., Sez. Lavoro, sentenza n. 8723 del 7 maggio 2004; Cass., Civ., Sez. III, sentenza n. 1632 del 14 febbraio 2000.
[2] In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. si vedano anche: Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7545 del 15 aprile 2016; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 24625 del 3 dicembre 2015; Cass. civ. Sez. II, sent. n. 6526 del 26 aprile 2012; Cass. civ.,, Sez. III, sent. n. 16735 del 29 luglio 2011; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 24795 del 8 ottobre 2008; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15040 del 5 agosto 2004; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12147 del 10 agosto 2002; Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 9645 del 16 luglio 2001; Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 5297 del 29 maggio 1998.
Per quanto concerne la giurisprudenza di merito, si segnalano: Tribunale di Piacenza, Sent. del 17 novembre 2015, n.846: «Sussiste responsabilità precontrattuale della banca per ingiustificata interruzione delle trattative finalizzate alla concessione di un finanziamento qualora il cliente abbia formulato una proposta concordata con i funzionari coerente con le indicazioni della banca risultanti da precedenti dinieghi relativi ad analogo finanziamento in differente forma, e qualora nell’imminenza della auspicata delibera la banca abbia autorizzato una serie di attività prodromiche alla ritenuta imminente concessione del finanziamento, mediante apertura di un conto corrente sul quale sia stata versata la provvista per l’acquisto subito dopo effettuato di Titoli destinati ad essere costituiti in pegno a garanzia del finanziamento stesso poi negato senza specifica motivazione”. Si veda anche una risalente sentenza della Corte d’appello di Roma del 17 febbraio 1988 (in Giur. it. 1991, I, 2, 640) che ha egualmente ritenuto – in linea con la sentenza del Tribunale di Piacenza – che la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile (la chance) configura una lesione del diritto all’integrità del proprio patrimonio, la cui risarcibilità è però conseguenza del verificarsi di un danno emergente da perdita di possibilità attuale e mai di un futuro risultato utile. Si vedano anche Trib. Firenze, Sez. III, 20 maggio 2020, n.1116 e Arbitrato Bancario Finanziario, decisione n. 2248/2014, in cui pur rimarcando l’insindacabilità della banca nella concessione del mutuo e quindi la legittimità della sua decisione di rigetto della domanda di credito, per cause relative al cd. merito creditizio, cionondimeno è stata ravvisata la responsabilità dell’istituto in ragione: «1) del lungo e ingiustificato protrarsi dell’istruttoria (protrattasi per circa 6 mesi dalla richiesta); 2) dalle rassicurazioni che la medesima banca risulta aver fornito inizialmente al richiedente; 3) dal tenore succinto e assolutamente inadeguato delle motivazioni addotte a giustificazione del diniego di credito – del tutto inidonee a far emergere le ragioni e le valutazioni alla base dello stesso; 4) dell’atteggiamento silente e dell’assenza di comunicazioni circa l’esito della richiesta da parte della medesima banca. Pertanto, la responsabilità delle banche per la mancata concessione ed erogazione del credito deve essere collegata ad un criterio sostanziale, determinato dall’efficienza e correttezza dell’intermediario, ma anche ad un criterio formale determinato dal tempo sotteso alla mancata concessione».
[3] Si vedano sul punto: Cass. 01/03/2007, n. 4856; Cass.,Sez. Un., sent. n. 10413 del 27/04/2017 in tema di responsabilità p.a.
[4] In tema di onere probatorio, in senso conforme, si vedano Cass. civ., sent. n. 24738 del 03/10/2019; Cass. Civ., sent. n. 16735 del 29/07/2011.
[5] Si vedano sul punto: Cass. civ., sent. n. 31453 del 25/10/2022; Cass. civ., sent. n. 857 del 17/01/2020; Cass. civ., sent. n. 7594 del 28/03/2018.
[6] Cfr. Cass.civ., sent. n. 3133 del 10/02/2020; Cass. civ., sent. n. 15609del 09/07/2014; sulla rilevanza, nel ragionamento presuntivo, di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato cfr. Cass., Sez. Un., sent. , n. 33659 del 15/11/2022; Cass., Sez. Un., sent. n. 33645 del 15/11/2022; sul doveroso apprezzamento, non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione cfr. Cass. civ.,sent. n. 16581 del 20/06/2019.
[7] Cfr.: Corte d’App. di Roma, Sez. III, 12 aprile 2022, n. 2436, laddove si legge anche che «è pacifico che la responsabilità precontrattuale va limitata ai soli soggetti che nelle trattative si presentino in qualità di futura parte del contratto da concludere, con esclusione, quindi, di ogni responsabilità in solido del dipendente…che nella vicenda si è limitato a rappresentare l’istituto di credito. Nella specie, la Corte di merito ha escluso «qualsiasi nesso eziologico tra la richiesta d mutuo e il contratto preliminare stipulato per l’acquisto dell’immobile commerciale, in quanto la Banca non aveva effettuato alcuna istruttoria in ordine alla domanda di concessione del mutuo, presentata appena il venerdì precedente: di talché, nessuna seria trattativa tra le parti poteva ritenersi iniziata, né, tantomeno, può ritenersi, in considerazione delle complesse dinamiche bancarie, che il cliente si fosse determinato a concludere il contratto preliminare facendo affidamento sulla concessione del mutuo richiesto soltanto tre giorni prima» (pubblicata su https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/05/23/responsabilita-precontrattuale-e-richiesta-di-mutuo/).
[8] Si vedano ex multis: Cass. civ., sent. n. 2248/2014; Cass. civ., sent. n. 11438/2004; conf.: Cass. civ.,sent. n. 7768/2007.
[9] Cfr.: Cass. civ., Sez. II, sent. n. 5297 del 29 maggio 1998.
[10] Cfr.: Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9157 del 30 agosto 1995.
[11] Si veda: Cass. civ., Sez. III, sent. n. 1632 del 14 febbraio 2000.
[12] Sul tema del risarcimento dei danni: Cass. civ. sent. n. 4718 del 10 marzo 2016; Cass., Civ., Sez. III, sentenza n. 1632 del 14 febbraio 2000: «Se lo svolgimento delle trattative è, per serietà e concludenza, tale da determinare un affidamento nella stipulazione del contratto, la parte che ne receda senza giusta causa, violando volontariamente l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell’interesse negativo». Si veda anche, seppur meno recente.Si vedano altresì: Cass. civ., sent. . 22826 del 10 novembre 2010 e meno recente, Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4299 del 29 aprile 1999: «Poiché la violazione dei doveri di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c. dà luogo a responsabilità extracontrattuale, il conseguente debito del responsabile deve ritenersi di valore e non di valuta, comporta la maturazione di interessi dal fatto illecito e non solo dalla domanda, ed è sottratto, in linea di principio, quanto al riconoscimento della rivalutazione monetaria, alla regola posta dall’art. 1224, secondo comma, c.c. (Omissis)».
Seguici sui social:
Info sull'autore
Laureata presso Università degli studi di Cagliari, avvocata, iscritta presso l’ordine degli avvocati di Oristano, con pluriennale esperienza nell’ambito del diritto bancario e finanziario (sia nella difesa attiva e passiva degli Istituti di Credito sia, attualmente, nella difesa stragiudiziale e giudiziale degli utenti bancari). Si occupa di contenzioso civile, con un focus particolare nelle cause di diritto bancario e finanziario, diritto dei consumatori, crisi d'impresa e sovraindebitamento, procedure esecutive, diritto del lavoro, diritto di famiglia, responsabilità professionale, usucapioni, locazioni e diritto successorio ed ereditario e recupero crediti. Advisor e legale nelle procedure di sovraindebitamento e di gestione della crisi d’impresa e abilitata come Gestore della Crisi da sovraindebitamento.