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Nota a App. Roma, Sez. III, 12 aprile 2022, n. 2436.

Massima redazionale

 

È pacifico che la responsabilità precontrattuale vada limitata ai soli soggetti che, nelle trattative, si presentino in qualità di futura parte del contratto da concludere, con esclusione, quindi, di ogni responsabilità in solido del dipendente che, nella vicenda, si è limitato a rappresentare l’Istituto di credito e nei cui confronti alcun autonomo addebito risulta essere mai stato mosso.

Ciò premesso, la Banca ha piena autonomia decisionale nella valutazione del merito creditizio del proprio cliente e nella conseguente determinazione circa l’erogazione o il diniego del mutuo, ma, nelle trattative anteriori all’eventuale stipula del contratto di mutuo, deve, comunque, comportarsi sempre (così come il cliente) secondo buona fede e correttezza e, in caso di rifiuto della richiesta, è tenuta a darne, senza indugio, motivata comunicazione al cliente. Nella specie, è da escludersi qualsiasi nesso eziologico tra la richiesta d mutuo e il contratto preliminare stipulato per l’acquisto dell’immobile commerciale, in quanto la Banca non aveva effettuato alcuna istruttoria in ordine alla domanda di concessione del mutuo, presentata appena il venerdì precedente: di talché, nessuna seria trattativa tra le parti poteva ritenersi iniziata, né, tantomeno, può ritenersi, in considerazione delle complesse dinamiche bancarie, che il cliente si fosse determinato a concludere il contratto preliminare facendo affidamento sulla concessione del mutuo richiesto soltanto tre giorni prima.

 

Qui la sentenza.

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