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Nota a Trib. Velletri, Sez. II, 23 maggio 2023.

Massima redazionale

Non appare condivisibile la ricostruzione attorea circa l’applicazione di interessi anatocistici per effetto dell’applicazione del metodo di ammortamento c.d. “alla francese”. Invero, dall’esame di siffatta prospettazione, sembra potersi desumere che parte attrice lamenti l’illegittimità in sé di tale metodo di ammortamento, in quanto determinante un fenomeno di produzione di interessi su interessi, senza peraltro fornire idonea specificazione di come tale fenomeno si sarebbe verificato nell’esecuzione dello specifico rapporto dedotto in giudizio.

Ferma la già riscontrata genericità delle allegazioni su cui la domanda in esame si fonda, il giudice veliterno rileva come, secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di merito, il sistema di ammortamento de quo, caratterizzato da rate che si mantengono costanti nel tempo, ma che sono gradualmente composte da una quota sempre maggiore di capitale, non produce in sé alcuna forma di anatocismo e non appare, dunque, violare il divieto di cui all’art. 1283 c.c. Difatti, dallo specifico metodo di calcolo delle singole rate consegue che ciascuna di esse sia composta da una quota crescente di capitale e da una quota decrescente di interessi e che, nondimeno, gli interessi corrispettivi di volta in volta dovuti siano calcolati unicamente sul capitale residuo.

Altro è il discorso ove venga in considerazione la previsione contrattuale che consente, in caso di inadempimento, la produzione di interessi moratori sull’intera rata scaduta (che non sarebbe, nel caso di specie, rilevante, posto che, come già chiarito, da un lato, gli attori hanno del tutto omesso di specificare se nel corso del rapporto siano stati applicati interessi moratori, dall’altro, la parte convenuta e la parte intervenuta lo hanno espressamente escluso, specificando che il mutuo in questione è stato estinto in modo fisiologico).

D’altro canto, anche in ipotesi di previsione convenzionale dell’applicazione del tasso moratorio sull’intero importo delle rate scadute, in caso di ritardato adempimento, non si avrebbe una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell’importo della singola rata. Tale previsione sarebbe, poi, legittimata dall’art 120 TUB e dalla delibera CICR del 09.02.2000, il cui art. 3, prevede che «nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento».

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