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Rivista di Diritto del Risparmio

 

La vexata quaestio della prova della “colpa grave” del cliente, vittima di frode informatica: lungo il crinale (scivoloso) della responsabilità oggettiva, c’è via di scampo per l’istituto bancario? [*]

 

di Alessandro Maria PIOTTO [**]

 

 

The contribution, starting from a concise reconnaissance of the existing in reference to the complex field of computer fraud and the current jurisprudential scenario, attempts to identify what may be the defensive strategies in the bank’s charge in order to avoid incurring the liability provided for by Legislative Decree no. 11 of 2010; specifically, the contribution aims to identify whether the bank can prove the “gross negligence” of the user victim of fraud through the use of factual elements, even unrelated and prior to the fraud perpetrated and which demonstrate the negligence of the user himself and therefore his exclusive or at least concurrent liability with that of the bank.

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Rivista di Diritto del Risparmio

Giugno – Fascicolo 2/2023

 

Abstract.

Il contributo, prendendo le mosse da una sintetica ricognizione dell’esistente in riferimento al complesso settore delle frodi informatiche e all’attuale scenario giurisprudenziale, tenta di individuare quali possano essere le strategie difensive in capo alla banca per evitare di incorrere nella responsabilità prevista dal d.lgs. n. 11 del 2010; nello specifico, il contributo mira ad individuare se la banca possa dimostrare la “colpa grave” dell’utente vittima di frode mediante il ricorso ad elementi fattuali, anche estranei e preventivi rispetto alla truffa posta in essere e che dimostrino la negligenza dell’utente stesso e quindi la sua responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente con quella della banca.

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[*] Contributo approvato dai referee

[**]Dottore di ricerca, Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna di Pisa. Addetto alla consulenza legale presso l’ufficio “Consulenza Legale e Normative” della Banca Popolare di Sondrio.

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