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Nota a ACF, 8 giugno 2023, n. 6600.

di Alessia Albanese

Praticante Avvocato e borsista di ricerca presso Unisalento

La decisione di cui in commento concerne il tema della responsabilità dell’Intermediario per la violazione degli obblighi informativi e di correttezza nella prestazione di un servizio di investimento.

A fronte delle articolate difense delle parti, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento parziale e si pronuncia in ordine a diversi temi.

  • Impianto informativo

Il Collegio ritiene che l’Intermediario non abbia fornito prova piena dell’assolvimento degli obblighi informativi sul medesimo gravanti, avendo versato in atti della documentazione precontrattuale che non può ritenersi pienamente inidonea allo scopo. In particolare, l’Intermediario allega – in modalità digitale – un documento informativo sugli strumenti finanziari in generale, consegnato al momento dell’apertura del contratto quadro e, rispetto all’operazione contestata, un kiid, anche esso in modalità digitale, del quale non vi è certezza sia stato effettivamente consegnato al Ricorrente per tutti i versamenti. Ebbene, al Collegio preme rilevare, in primo luogo, che risulta sottoscritta la clausola di consegna del kiid solo con riferimento alla prima sottoscrizione; e ciò, nonostante la normativa di riferimento prescriva per ogni investimento in OICR la previa consegna del documento chiave, essendo anche nel predetto primo e unico modulo di sottoscrizione prevista la possibilità di versamenti aggiuntivi, “purché sia stato preventivamente consegnato al partecipante il KIID aggiornato o reso disponibile sul sito internet il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione”.

Il Collegio ritiene, altresì, che anche con riguardo alla prima sottoscrizione la condotta dell’Intermediario presta il fianco a rilievi critici. Nel modulo di sottoscrizione il Cliente sottoscriveva la clausola di accettazione secondo cui “copia del KIID viene consegnata dai soggetti incaricati del collocamento su supporto durevole in formato elettronico (es CD rom, DVD, pen-drive ecc.) consapevole in ogni caso della possibilità di ricevere copia del KIID in forma cartacea”. Di fatto, però il Ricorrente non ha potuto scegliere liberamente la modalità di ricezione del KIID, come di fatto previsto a norma dell’art. 38 del Regolamento UE 583/2010.

Il Collegio ha, inoltre, avuto modo di precisare che la circostanza che il cliente abbia acconsentito espressamente a ricevere le informazioni su un prodotto in formato non cartaceo non esime l’intermediario dall’onere di provare la specifica modalità “non cartacea”, appunto, con cui l’informazione è stata messa a disposizione dell’investitore e neppure dall’onere di dare contezza del contenuto concreto delle informazioni rese. E da ultimo, il Collegio rileva che l’OICR in contestazione era un multi-comparto e per tali categorie di prodotti lo stesso Collegio ha avuto modo di rilevare che ai fini del congruo assolvimento dell’onere della prova dell’obbligo informativo da parte dell’Intermediario non è sufficiente la mera dichiarazione del cliente di aver ricevuto il kiid, essendo invece “necessario che venga offerta la prova più specifica della consegna, non già di un generico documento recante le informazioni chiave, ma dei diversi documenti relativi a ciascuno specifico comparto di volta in volta rilevante”.

  • Gestione del conflitto di interessi e alla condotta valutazione di adeguatezza.

Il Collegio rileva che dalla documentazione in atti emerge effettivamente la presenza di una situazione di conflitto di interessi, il quale, tuttavia, risulta essere stato correttamente comunicato al Cliente per tutte e quattro le sottoscrizioni effettuate, in ottemperanza con quanto previsto dall’art. 21 co. 1-bis del TUF, il quale nell’ipotesi in cui l’Intermediario non riesca a gestire i conflitti in modo tale da evitare che incidano negativamente sui clienti prevede l’obbligo di informare chiaramente l’investitore di tale rischio. Tra l’altro, l’Intermediario ha anche provato che nel documento “kit mifid” vi era una specifica sezione dedicata alle “Informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse”.

Per quanto attiene la contestata valutazione di adeguatezza con esito positivo, il Collegio non rileva evidenti criticità, anche considerato il profilo elevato risultante dal questionario Mifid debitamente firmato dal Cliente.

Pur essendo evidente che gli OICR sottoposti alla disciplina UCITIS sono strumenti che si connotano per una immanente diversificazione del patrimonio dal lato emittent, e viste le rigide percentuali massime in cui le quote possono essere investite su singole società, altrettanto non può dirsi per il rischio di volatilità. Nel caso di specie, il Collegio nutre qualche dubbio circa l’opportunità di consigliare a un investitore ultraottantenne con un patrimonio di poco inferiore ai 300.000,00 euro di investirne i 2/3 (euro 200.000,00) non solo nel medesimo fondo ma anche interamente in un medesimo comparto che investiva in modo rilevante sull’azionario. Tanto osservato circa la condotta dell’Intermediario, giova rilevare che anche il Ricorrente non ha adottato un comportamento improntato alla necessaria prudenza. Difatti, il Cliente, nonostante l’età avanzata, si dichiarava nel questionario disposto ad assumere elevati rischi e per quattro volte ha sottoscritto lo stesso fondo per somme rilevanti.

  • Mantenimento dell’investimento in portafoglio

Il Collegio, sulla scorta di un indirizzo tracciato con precedenti decisioni, ha affermato che il mantenimento dell’investimento in portafoglio – sebbene non sia ostativa alla formulazione di una richiesta risarcitoria – impone, tuttavia, di liquidare il danno in misura pari alla differenza tra il capitale investito e il valore dell’investimento nel momento in cui il cliente ha avuto contezza della sua reale natura e del carattere non adeguato dello stesso rispetto al profilo e, pur potendo dismettere l’investimento, non lo abbia fatto. Nel caso di specie, il Collegio ritiene che così come l’investitore si giova delle eventuali riprese di valore del titolo è coerente che egli sopporti il rischio pure di eventuali ulteriori perdite.

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