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Nota a Trib. Genova, Sez. VI, 20 aprile 2023.

di Virginia Troianelli

Tirocinante ACF

La sentenza del Tribunale di Genova in analisi prende le mosse dalla richiesta di risarcimento danni di una cliente nei confronti della propria banca per essere stata vittima di truffa telematica mediante la c.d tecnica di “smishing“.

Tale truffa si attua mediante l’invio di un SMS, che segnala un alert, con il quale i truffatori riferiscono al cliente di un tentativo sospetto di accesso al suo conto corrente, proponendogli un link dove inserire le proprie credenziali per accedere al suo Home Banking, a cui fa seguito la telefonata di un falso operatore che specifica i presunti prelievi indebiti.

Il giudice di primo grado ha ritenuto di non accogliere la richiesta di risarcimento danni della parte attrice essendo ad essa imputabile un comportamento colposo causativo del danno lamentato, ovviamente in concorso con il dolo dei malviventi, ma che ad ogni modo esclude la colpa della banca.

Infatti, nonostante gli avvertimenti presenti sul sito internet dell’ente creditizio e la messa a disposizione di un numero verde apposito, parte attrice ha comunque fornito ai truffatori i supporti informatici necessari per sottrarle l’importo oggetto della richiesta di risarcimento.

Trova pertanto applicazione il secondo comma dell’art. 1227 c.c., nella parte in cui esclude il risarcimento “per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”, riferibile all’osservanza delle istruzioni bancarie.

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