Nel caso di specie, parte attrice affermava che il tipo di piano di ammortamento applicato al contratto di mutuo, c.d. “alla francese”, implicasse dei costi non esplicitati nelle condizioni economiche del contratto stesso; in effetti, come rilevato dal CTU in relazione peritale, il piano d’ammortamento de quo implicava una capitalizzazione composta degli interessi non specificata in contratto (invero, nel contratto si precisava unicamente che detto piano fosse «caratterizzato – a parità di condizioni e durata – dall’uguaglianza di tutte le rate, composte da quote di capitale crescenti e da quote interessi decrescenti», senza alcun riferimento esplicito alla capitalizzazione composta, che non poteva desumersi adeguatamente dalla mera visione del piano d’ammortamento).
È premura del Tribunale napoletano richiamare il quarto comma dell’art. 117 TUB, ove si stabilisce che i contratti bancari debbano indicare ogni prezzo e condizione praticati e, proprio tra queste ultime, rientra indubbiamente la capitalizzazione composta degli interessi. Al contempo, il successivo settimo comma stabilisce che, in caso d’inosservanza del quarto comma, «gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto». Ciò posto, dal momento che non risulta che la capitalizzazione composta degli interessi sia mai stata pubblicizzata dalla Banca, il saldo del rapporto deve essere consequenzialmente ricalcolato, con l’esclusione degli effetti della capitalizzazione composta.