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Nota a ABF, Collegio di Bologna, 26 gennaio 2023, n. 830.

di Sara Rescigno

Tirocinante ACF

Il contributo affronta il tema della responsabilità della banca emittente e di quella negoziatrice in caso di bene emissione di assegno invalido e il tema della posizione del correntista che ha confidato sulla garanzia di validità dell’assegno.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, Parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità della condotta dell’Intermediario A e dell’Intermediario B in relazione alla consegna di un assegno circolare falso (versato come corrispettivo per la vendita di un orologio) e ha chiesto il risarcimento del danno pari al valore facciale dell’assegno, vale a dire pari ad euro 38.000,00.

Nello specifico, in relazione alla condotta dell’Intermediario A, Parte ricorrente ha sostenuto che quest’ultimo non ha controllato la genuinità dell’assegno e si è limitato ad una semplice telefonata all’utenza dell’Intermediario B, che ha rivestito il ruolo di banca emittente dell’assegno. Secondo Parte ricorrente, l’Intermediario A ha agito violando la diligenza professionale dell’accorto banchiere, richiesta dalla natura dell’attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c.

In relazione al comportamento dell’Intermediario B, invece, Parte ricorrente ha lamentato la poca accortezza avuta dall’intermediario nel proteggere le proprie linee telefoniche, attraverso la comunicazione all’Intermediario A del bene emissione dell’assegno.

Con specifico riferimento alle condotte che gli sono state contestate, l’Intermediario A ha riferito di avere espressamente precisato ai clienti che il cd. ‘‘bene emissione’’, anche in caso di comunicazione dell’Intermediario B, non equivaleva in alcun modo alla definitiva conferma della bontà del titolo, che sarebbe avvenuta solo a seguito della ricezione del citato esito di pagamento da parte dell’Intermediario B.

L’Intermediario B, invece, ha negato la propria responsabilità in merito all’accaduto, dal momento che, in forza di specifico mandato, fornisce ad altri intermediari incaricati la provvista per emettere gli assegni circolari e i relativi moduli. Per questo motivo, l’Intermediario B ha sostenuto di non aver mai emesso l’assegno in questione e di non aver avuto contatti con le parti in causa e con l’Intermediario A in merito alla verifica della validità del titolo de quo.

Sia l’Intermediario A che l’Intermediario B, infine, hanno poi ritenuto gravemente colposa la condotta di Parte ricorrente ex art. 1227 c.c. per aver consegnato un bene di ingente valore a persona sconosciuta, a seguito di trattative incautamente avviate su internet, senza accertarsi di aver effettivamente incassato il prezzo con l’accredito definitivo dell’assegno circolare.

Alla luce delle suindicate considerazioni, il Collegio ha innanzitutto confermato l’estraneità ai fatti di causa dell’Intermediario B, poiché quest’ultimo, come indicato nelle proprie controdeduzioni, non ha emesso l’assegno, né ha fornito alcun bene emissione telefonico.

In relazione alla verifica dell’autenticità del titolo da parte dell’Intermediario A, il Collegio, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento[1], ha invece affermato che l’intermediario, investito dalla richiesta del prenditore di confermare il bene emissione dell’assegno mediante contatto telefonico con la filiale dell’intermediario emittente, può legittimamente decidere di negare la propria assistenza al cliente, senza incorrere in responsabilità, purché il diniego avvenga in modo trasparente e conforme ai principi della correttezza. Tuttavia, se decide di fornire tale assistenza al cliente, deve dichiarare contestualmente a quest’ultimo, in modo espresso e inequivoco che non intende assumere alcuna responsabilità, non potendo fornire assicurazioni di sorta sul buon fine dell’operazione. In caso contrario, ove la banca acceda alla richiesta de cliente, il riscontro con la banca emittente deve essere effettuato secondo i criteri della diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.

Premesse queste considerazioni, in relazione alla posizione dell’Intermediario A, il Collegio ha confermato che il dipendente di quest’ultimo, dopo aver avuto un contatto telefonico con l’Intermediario B, ha riferito a Parte ricorrente che, nel caso in cui la stessa avesse nutrito dubbi sulla buona fede dell’acquirente, la soluzione più sicura sarebbe stata quella di richiedere il pagamento a mezzo bonifico. Tale intesa ha trovato riscontro nello scambio di messaggi avvenuto via WhatsApp tra le parti contraenti, in cui il presunto truffatore ha fornito l’indicazione dell’Iban a cui effettuare il bonifico.

Nel caso di specie, pertanto, il Collegio ha ritenuto sussistente la responsabilità dell’Intermediario A, dal momento che quest’ultimo ha ingenerato nei confronti di Parte ricorrente il legittimo affidamento sulla dichiarazione di bene emissione dell’assegno circolare, poi risultato falso.

Il Collegio, tuttavia, non ha escluso il concorso di colpa di Parte ricorrente ex art. 1227 c.c., il quale, in ragione di quanto evidenziato dall’Intermediario A, avrebbe dovuto adottare un comportamento ispirato a maggiore prudenza nella contrattazione.

 

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[1] Cfr., Decisione n. 20978, del 24.11.2020.

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