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Nota a Trib. Velletri, 27 febbraio 2023, n. 373.

di Monica Mandico

Mandico & Partners

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un cessionario dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, in caso eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva il creditore opposto ha l’onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione

La mancanza della certezza documentale che un credito sia stato ceduto produce l’effetto di non poter ritenere esistente la legittimazione attiva della banca.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la opposta è pertanto onerata ad integrare la produzione documentale allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, con il deposito degli estratti conto integrali di rapporto, al fine di dimostrare gli elementi costitutivi del proprio credito sin dall’origine del medesimo, circostanza disattesa dalla opposta.

Nell’ipotesi che il creditore non comprovi la propria legittimazione attiva ed il credito azionato deve essere condannato di ufficio ex art. 96 ai sensi del comma terzo per lite temeraria.

La condanna, oltre alle spese legali ordinarie del grado di giudizio, al risarcimento dei danni delle stesse per mala fede e responsabilità aggravata ex art. 96 co 3° cpc, anche d’ufficio,  venendo qui in rilievo, non un risarcimento come nel caso di cui all’art. 96 com.1, c.p.c., bensì un indennizzo, una vera e propria pena pecuniaria inflitta per sanzionare colui che abbia abusato dello strumento processuale, nonché abbia così appesantito inutilmente il corso della Giustizia, agendo con imprudenza, colpa o dolo.

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