Nota a Cass. Civ., Sez. I, 14 febbraio 2023, n. 4597.
Massima redazionale
È stato recentemente enunciato il principio di diritto per cui, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non debba essere considerata come voce di costo la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi.
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La giurisprudenza di legittimità ha recentemente[1] ha recentemente enunciato il principio di diritto secondo cui «In tema di mutuo, la parte mutuataria non ha interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori, allorché manchino i presupposti della mora per avere l’obbligato adempiuto al pagamento di tutti i ratei, di modo che possa escludersi che possano trovare applicazione detti interessi». La predetta sentenza non ha fatto altro che esplicitare un principio già evincibile dalla recentissima sentenza delle Sezioni Unite n. 19597/2020. In particolare, se è pur vero che le Sezioni Unite hanno ritenuto che, ove il mutuatario domandi la nullità della clausola sugli interessi moratori “in corso di svolgimento del rapporto”, lo stesso ha un interesse ad agire (rispondendo tale interesse ad un’esigenza di certezza del diritto in ordine alla validità ed efficacia di una clausola che gli potrebbe essere applicata), tuttavia, è stato anche precisato che, in tale ipotesi, se il finanziato ottenga sentenza di nullità della clausola, ciò non vuol dire che, da quel momento, egli potrà non adempiere e pretendere che nessun interesse gli sia applicato e comunque, ove sia realizzato l’inadempimento “rileva unicamente il tasso che di fatto sia stato richiesto ed applicato al debitore inadempiente; cade l’interesse ad agire per l’accertamento della eventuale illegittimità del tasso astratto non applicato….”. Il ragionamento con cui le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nel contratto di mutuo ancora in corso di svolgimento, ciò che rileva in concreto, in caso di inadempimento, non è il tasso di mora pattuito (e non applicato), ma quello effettivamente applicato, deve, a maggior ragione, trovare applicazione nell’ipotesi, quale quella di specie, in cui il rapporto si sia ormai estinto e non si sia verificato l’inadempimento: costituendo l’inadempimento il presupposto per l’applicazione degli interessi moratori, ove vi sia certezza che l’inadempimento non si verificherà mai per essere sempre state onorate tempestivamente le rate di mutuo fino all’estinzione del rapporto, il mutuatario non avrà nessun interesse a far accertare l’usurarietà di un tasso che gli non potrà mai essere applicato.
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Va preliminarmente osservato che l’indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 04.03.2003, che ha demandato alla Banca d’Italia il compito di individuare “le operazioni e i servizi per i quali … gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC), comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia”. Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell’effettiva onerosità dell’operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l’ISC non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto; non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l’art. 117 comma 6 TUB. D’altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell’ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell’ambito della cui disciplina l’art. 125bis, comma 6, TUB (peraltro, entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e, quindi, successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che «Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto». Ne consegue che l’unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno). Ciò in quanto l’erronea indicazione dell’ISC, integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto e può, quindi, dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale.
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La giurisprudenza di legittimità ha già più volte[2] enunciato il principio di diritto, secondo cui la clausola di salvaguardia, che ha la finalità di assicurare che gli interessi non oltrepassino mai la soglia dell’usura c.d. “oggettiva”, «non presenta profili di contrarietà a norme imperative, essendo, al contrario, volta ad assicurare l’effettiva applicazione del precetto d’ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari, né ha carattere elusivo, poiché il principio d’ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto.».
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[1] V. Cass. n. 1818/2021.
[2] V. Cass. n. 26286/2019; Cass. n. 41284/2021.
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