Nota a Trib. Chieti, 7 marzo 2023, n. 29.
Il Tribunale teatino rigetta l’eccezione di mancata indicazione del piano di ammortamento, dal momento che l’art. 3 del contratto di mutuo prevedeva, in modo chiaro, le modalità di restituzione della somma mutuata, in base al sistema dell’ammortamento c.d. “alla francese”. Tale criterio, secondo la maggioritaria giurisprudenza di merito, pronunziatasi in materia, è del tutto legittimo e non determina anatocismo. Si rileva, al riguardo, che tali doglianze, le quali sovente richiamano alcuni isolati precedenti giurisprudenziali, nascono da un equivoco nella scomposizione della struttura dei contratti di mutuo con ammortamento alla francese.
Tale sistema matematico di formazione delle rate risulta, in verità, predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato[1].
Invero, l’ammortamento alla francese utilizza la legge di sconto composto, unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ossia la formula di c.d. “equivalenza finanziaria”, che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario).
La suddetta formula non incide sul separato conteggio degli interessi che nel piano di ammortamento alla francese risponde alla regola dell’interesse semplice, posto che, a ogni scadenza temporale pattuita, la quota di interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d’interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale[2]. Il sistema di ammortamento c.d. alla francese prevede, in altri termini, con criteri precostituiti, il pagamento, da parte del mutuatario, di una rata (tendenzialmente) fissa (come tale non indeterminata, né tanto meno indeterminabile) in cui la quota di interessi risulta decrescente nel tempo mentre, con meccanismo inverso, cresce la quota capitale[3].
Il meccanismo sopra richiamato non produce, dunque, una capitalizzazione di interessi, poiché questi vengono comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata (e non anche sugli interessi pregressi); inoltre, alla scadenza della rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota per interessi della rata di rimborso del mutuo, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante, dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto alla quota interessi, anch’essa predeterminata[4]; trattasi di una situazione ove gli interessi non vengono comunque “capitalizzati”, ma sono destinati a essere pagati come quota per interessi già compresa nella rata di rimborso del mutuo, caratterizzata da un pagamento periodico per una somma costante (che include la totalità degli “accessori”), sicché la quota capitale rimborsata risulta quale differenza rispetto alla quota interessi, entrambe ab origine predeterminate.
Il metodo di calcolo “alla francese” si caratterizza, dunque, per il progressivo decrescere della quota dovuta per interessi (cui sono prioritariamente imputati i periodici pagamenti) e per il graduale accrescimento della quota capitale, donde la mancanza di ogni ipotizzabile effetto anatocistico (in mancanza di interessi scaduti destinati a “passare a capitale”) e la sostanziale “liceità” della sua parallela conseguenza, costituita da una più lenta riduzione del debito residuo[5].
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[1] Cfr. Trib. Milano, Sez. VI, 16.02.2017, n. 1906; Trib. Roma, Sez. XVII, 07.11.2018, n. 21423.
[2] Cfr. Trib. Parma, 11.03.2019, n. 416; Trib. Livorno, 03.01.2019, n. 5.
[3] Cfr. Trib. Roma, Sez. XVII, 07.11.2018, n. 21423.
[4] Cfr. Trib. Torino, Sez. I, 20.12.2018; Trib. Roma, Sez. XVII, 07.11.2018, n. 21423; Trib. Bologna, n. 1902/2016.
[5] Cfr. Trib. Lecce, Sez. II, 16.09.2014; Trib. Novara, 08.10.2015; Trib. Verona, Sez. III, 24.03.2015, n. 758; Trib. Bologna, Sez. IV, 24.06.2017, n. 1292.
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