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Nota a Trib. Brescia, Sez. V, 21 maggio 2026, n. 4957.

Massima redazionale

Nel caso di specie, è tra le parti in contestazione la natura dei contratti per cui è causa, qualificati da parte convenuta quali contratti assicurativi e da parte attrice quali contratti di investimento. Infatti, la difesa delle convenute qualifica i contratti come di assicurazione, richiamando la giurisprudenza unionale in merito alle cc.dd. polizze unit-linked. Sul punto si è recentemente espressa la Corte  Suprema di Cassazione, che ha statuito che “La polizza “unit-linked” può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all’età dell’assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio; conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell’andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità di una polizza “unit-linked” alla categoria del contratto di assicurazione sulla vita, accertando, in fatto, che il contratto consisteva in un mandato ad investire, che l’assicurato poteva perdere l’intero capitale e che l’indennizzo previsto per l’evento morte era del tutto trascurabile)” (cfr. C. Cass. 21022/2024) precisando in parte motiva che “1.4.1. In primo luogo, le assicurazioni sulla vita in cui l’obbligazione dell’assicuratore è fatta dipendere dalla fluttuazione di valori finanziari non costituiscono un genus omogeneo. Sotto la denominazione “unit-linked” o “index-linked” la prassi commerciale accomuna contratti con le previsioni più disparate: con rischio per il beneficiario di perdita totale del capitale versato o (in caso di avveramento del rischio) dell’indennizzo; con rischio di perdita parziale; con capitale garantito (Sez. 1 – , Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024). Dunque la circostanza che le parti abbiano qualificato una polizza come “unit-linked” non basta per qualificare quel contratto come “assicurazione”, in virtù del millenario principio plus valet quod agitur, quam quod simulate concipitur. 1.4.2. In secondo luogo, un contratto di assicurazione sulla vita non consiste in uno scambio di moneta attuale in cambio di moneta futura: altrimenti costituirebbe un mutuo. Nemmeno consiste nella promessa di pagamento d’una somma di denaro a fronte d’un evento futuro e incerto: altrimenti costituirebbe una scommessa. A qualificare un contratto come “assicurazione sulla vita”, pertanto, non basta né la previsione dell’obbligo dell’assicuratore di pagare una somma di denaro nel caso di morte del portatore di rischio; né la previsione che l’indennizzo sia superiore al valore delle quote possedute dall’assicurato al momento dell’avverarsi del rischio. Non basta la prima, perché un contratto di assicurazione è tale se l’obbligazione dell’assicurato e quella dell’assicuratore sono basate sulla tecnica assicurativa: ovvero la comunione dei rischi, l’accantonamento del premio puro, il calcolo del rischio. Non basta la seconda, perché, se è vero che l’assicurazione sulla vita è un contratto duttile che può avere cause diverse (non solo previdenziale, ma anche – ad es. – di liberalità, di regolazione dei rapporti successori, solutoria, risarcitoria), non è men vero che la tecnica della comunione dei rischi impone che l’indennizzo sia determinato su base statistica, e che di conseguenza l’assicurazione vita poggi su un “rischio demografico”. Questo non consiste – al contrario di quanto deduce la ricorrente – semplicemente nel prevedere il pagamento di una somma di denaro in caso di morte. Il rischio demografico ha per presupposto la parametrazione dell’indennizzo alle tavole di mortalità in base all’età del portatore di rischio, e per effetto la previsione d’un indennizzo che abbia una reale utilità per l’assicurato nel caso di morte ante tempus. Ha una reale utilità l’indennizzo che rappresenti per il beneficiario un vantaggio apprezzabile, e tale non è quello che consista nella mera restituzione dei premi versati; oppure nella mera restituzione del controvalore degli attivi nei quali il premio è stato investito; od ancora nel pagamento d’una maggiorazione irrisoria rispetto all’uno od all’altro. Questa Corte ha già stabilito infatti, in tema di polizze linked, che non può qualificarsi “assicurazione sulla vita” il contratto nel quale l’assicuratore in caso di morte si obblighi a pagare ai beneficiari un indennizzo “del tutto irrisorio” (Sez. 1, Sentenza n. 3785 del 12.2.2024, in fattispecie pressoché identica a quella oggi in esame) ovvero “trascurabile” (Sez. 1, Ordinanza n. 22008 del 24.7.2023). 1.4.3. In terzo luogo, se un contratto formalmente qualificato “assicurazione sulla vita” preveda la possibilità che, nel caso di morte del portatore di rischio, il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo in ragione dell’andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, deve escludersi che ci si trovi al cospetto d’un contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 2922 del 31.1.2024; Sez. 3, Ordinanza n. 22961 del 27.7.2023). Infatti, quanto più elevato è il rischio finanziario che risulti trasferito, in tutto o in parte, in capo all’assicurato, tanto più sarà ridotto il rischio demografico corso dall’assicuratore, posto che quest’ultimo, pure se formalmente esistente, può essere nei fatti del tutto neutralizzato qualora, all’epoca dell’evento, il valore del parametro finanziario preso a riferimento per il computo della prestazione dovuta risulti ridotto a zero….”.

Quanto alla legislazione dell’Unione la Suprema Corte ha statuito che “In primo luogo, è infondato perché sia all’epoca della stipula dei contratti, sia oggidì, costituiscono materie armonizzate la disciplina dell’impresa d’assicurazione e l’intermediazione assicurativa, ma non le regole legali di ermeneutica. Lo stabilire perciò se un certo negozio presenti i requisiti di questo o quel tipo contrattuale resta prerogativa sovrana delle giurisdizioni nazionali. Del resto lo stesso Considerando 44 della Direttiva “vita” (2009/138) afferma che essa “non mira ad armonizzare le normative degli Stati membri in materia di contratti”. Non sarà superfluo aggiungere che la Corte dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), la cui giurisprudenza – com’è noto – è in larga parte sovrapponibile a quella direttamente qualificabile come eurounitaria e con questa sostanzialmente interagisce, ha già avuto occasione di precisare che uno dei principi basilari di un «contratto di assicurazione», ai sensi della direttiva sull’assicurazione vita, è l’esistenza di un’operazione giuridica che comporta “un’assunzione di rischio nuova e indipendente a titolo oneroso” (Corte EFTA, 10 maggio 2016, Controparte_9 c. Controparte_10 CP_11 und in cause riunite E-15/15 e E-16/15, § 61). 2.2. In secondo luogo, un contratto non va qualificato, “assicurazione” sol perché la legislazione eurounitaria consente che sia stipulato da una società di assicurazione. La qualificazione dei contratti nell’ordinamento nazionale si fa per causa, non per soggetti. E del resto la legislazione eurounitaria. consente alle imprese di assicurazione di stipulare contratti che pacificamente assicurazioni non sono (le capitalizzazioni, le fideiussioni), e persino contratti vietati nell’ordinamento nazionale (le assicurazioni tontinarie). 2.3. In terzo luogo, è priva di fondamento l’affermazione della ricorrente, secondo cui la Corte d’appello di Genova avrebbe “violato il diritto comunitario”, come interpretato dalla Corte di giustizia. La Corte di giustizia si è occupata – direttamente od indirettamente – di polizze linked in quattro occasioni: -) CGUE, sez. V, 1.3.2012 C-166/11, ha qualificato “assicurazioni” le polizze linked ai soli fini della loro esclusione dall’applicazione alla Direttiva 85/577, sui contratti dei consumatori stipulati fuori dei locali commerciali; -) CGUE, sez. IV, 31.5.2018 in causa C-542/16, ha qualificato “assicurazioni” le polizze linked ai soli fini del loro assoggettamento alla Direttiva 2002/92 (sull’intermediazione ass.va) in punto di informazioni precontrattuali; -) CGUE 24.2.2022 in causa C-143/20+C-213/20, si è limitata a stabilire che l’ordinamento eurounitario impone all’intermediario assicurativo di fornire le informazioni precontrattuali in tema di polizze linked sia al contraente, sia all’assicurato; e comunque aveva ad oggetto un caso in cui l’indennizzo dovuto dall’assicuratore “non poteva essere inferiore” ai premi versati (§ 33), situazione ben diversa da quella oggi in esame; -) infine, CGUE 2.2.2023 in causa C-208/21 si è limitata a stabilire che anche la distribuzione di polizze linked non precedute da adeguata informazione, oppure illustrate con intenti decettivi sul loro reale contenuto, può costituire “pratica commerciale sleale”. La Corte di giustizia, dunque, innanzitutto non ha imposto alcun vincolo di conformazione ai giudici nazionali in tema di polizze linked. La Corte di Lussemburgo non ha mai stabilito – né avrebbe potuto – quali dovessero essere i requisiti minimi essenziali da riscontrare, per distinguere tra assicurazione sulla vita e contratti di investimento. Si è limitata a stabilire che le polizze linked sono soggette alla disciplina eurounitaria solo a determinati fini. In secondo luogo, la Corte di Lussemburgo ha affermato i princìpi di cui sopra sul presupposto che il contratto oggetto del contendere fosse effettivamente una assicurazione. Ma nel caso di specie è proprio questo presupposto che manca, avendo il giudice di merito – correttamente, per quanto detto – escluso che la polizza Portfolio fosse una assicurazione. Non è superfluo aggiungere a tal riguardo che lo stesso Avvocato Generale presso la Corte di Lussemburgo, nelle conclusioni rassegnate nella causa CP_12 C 542/16 (richiamata insistentemente dalla ), ha chiarito che le assicurazioni linked “devono essere necessariamente un prodotto ibrido composto da un’assicurazione sulla vita e da un investimento, giacché, qualora fossero costituiti esclusivamente da un investimento finanziario, non sarebbero un vero e proprio contratto assicurativo” (§ 80): così ammettendo che una “assicurazione” linked possa avere, di assicurazione, null’altro che il nome, e segnalando per giunta che anche il giudice di legittimità spagnolo ha ritenuto nullo un contratto linked travolto dalla “crisi Madoff” (ibidem, nota 20). La chiarezza dell’elaborazione della Corte di Giustizia sul punto rende, infine, evidente la non necessità di investirla nuovamente per la riaffermazione degli approdi appena ricordati: i quali consentono di escludere la fondatezza della doglianza articolata dalla ricorrente al riguardo…[1].

Passando alla qualificazione dei contratti per cui è causa, la disamina delle specifiche condizioni contrattuali, porta a ritenere che un contratto, alla luce della documentazione prodotta, sia finalizzato alla copertura del rischio demografico, nei termini indicati dalla Suprema Corte. Tale conclusione non pare emergere con riguardo all’altro contratto, all’interno del quale quello che viene indicato come “premio” unico annuo è in concreto l’importo che il cliente si impegna a corrispondere affinché il professionista provveda ad effettuare l’investimento con le modalità indicate nel contratto stesso (50% “comparto forza prudente categoria obbligazionario” e “50% comparto forza dinamica categoria flessibile”) senza che tale rendimento sia in qualche modo finalizzato alla copertura del rischio demografico come indicato dalla Corte di Cassazione.

 

 

 

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. n. 21022/2024.

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