Costituisce principio generale, ed è quindi applicabile anche all’operazione di cartolarizzazione, che un negozio di cessione, per essere opponibile, deve contenere gli elementi minimi necessari alla cognizione del debitore circa la modificazione dal lato attivo dell’obbligazione da lui contratta; a questo fine, tali elementi possono ricavarsi dal solo contratto di cessione, non essendo, tuttavia, necessaria o rilevante la sua accettazione.
La pubblicazione nella G.U. dell’avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell’esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l’avviso della cessione, un’altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto
La sola allegazione della copia dalla pubblicazione nella G.U. non è sufficiente a provare l’avvenuta cessione di quello specifico credito.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Quindi, ai fini della dimostrazione della titolarità del rapporto, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito
azionato è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.
La circostanza del possesso di documentazione relativa un contratto di finanziamento tra terzi soggetti non è idonea a sostituire il documento attestante la cessione del credito. La semplice circostanza del possesso di tale documentazione, infatti, può giustificarsi sulla base di una pluralità di circostanze, come, ad esempio, la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito.
Il tribunale di Vasto, inoltre, ritiene che anche in caso di omologa del piano per la procedura di sovraindebitamento, non è consentito di dichiarare la cessazione della materia del contendere, quando parte attrice, nonostante l’omologa, insiste nella domanda, ciò in quanto persiste il motivo di contrasto tra le parti. Al contempo l’interventuto provvedimento di omologa, se inibisce l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali e di azioni cautelari, certamente non preclude che il giudizio di cognizione relativo al credito ricompreso nel piano addivenga a sentenza, non rendendo improcedibile né determinandone la sospensione.