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Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 23 dicembre 2022.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha approfondito gli effetti che la pattuizione di un tasso floor sul debito sottostante può riverberare sulla validità dello strumento derivato.

L’Interest Rate Swap è un contratto che, data la sua complessità, è stato oggetto di numerose riflessioni dottrinali, background per la conseguente evoluzione giurisprudenziale che si è registrata, in particolare, sulla relativa causa concreta[1].

Il provvedimento in commento è di particolare rilievo in quanto affronta la questione relativa all’individuazione della causa concreta dello swap da un diverso punto di vista, per così dire “estrinseco”, prescindendo dunque da profili (ad esempio di natura informativa, o di meritevolezza del negozio giuridico ai sensi dell’art. 1322 c.c.) che riguardano il contratto di per sé considerato.

La vicenda trae le sue origini dalla stipulazione di un contratto di leasing tra il Cliente e la Banca, al quale veniva affiancato uno strumento derivato con lo scopo di coprire il rischio di variazione del tasso di indicizzazione del canone convenuto dalle parti nel contratto di locazione finanziaria.

La struttura del contratto di leasing prevedeva l’indicizzazione del canone al tasso Euribor 3M, con un livello floor dello 0,3%. In concreto, anche nel caso in cui il valore dell’Euribor 3M fosse risultato inferiore allo 0,3%, la previsione di un limite minimo di variazione al ribasso determinava che il tasso di indicizzazione fosse comunque considerato pari al floor, come detto dello 0,3%[2].

Come ricordato, il rischio di oscillazione del tasso Euribor 3M relativo al leasing veniva coperto dall’acquisto di un interest rate swap, nell’ambito del quale i contraenti pattuivano un tasso fisso nella misura del 2,537%.

L’operatività dello strumento derivato in discorso prevedeva che se il tasso fisso fosse risultato superiore del tasso Euribor 3M, il Cliente avrebbe dovuto versare alla Banca l’importo differenziale; nello scenario opposto, invece, sarebbe stata la Banca a versare il predetto importo.

Senonché, come opportunamente osservato dai Giudici meneghini, l’operatività a latere della clausola floor nel leasing impediva la stabilizzazione del tasso Euribor 3M per valori pari o inferiori allo 0,3%, così facendo venir meno la relazione di copertura tra IRS e debito sottostante.

Infatti, nell’ipotesi di tasso Euribor 3M inferiore allo 0,3%, il Cliente assumeva l’onere di pagare il differenziale in forza dell’IRS, senza però beneficiare di alcuna riduzione del canone di leasing, attesa l’indicizzazione dello stesso (sempre e comunque) al tasso floor.

Ciò premesso, considerata la natura indiscutibilmente aleatoria dello swap[3], l’assunzione di un rischio da parte di entrambi i contraenti configura la causa stessa del contratto.

Ebbene, nel caso di specie la Banca convenuta in giudizio «aveva la certezza contrattuale di incassare i differenziali negativi progressivamente sempre crescenti per la cliente, senza alcun correlato beneficio per la cliente stessa derivante dalla riduzione del canone di leasing e senza che la cliente avesse alcuna esigenza di copertura in relazione al rischio di variazione del tasso di interesse, già interamente stabilizzato nell’ambito del contratto di leasing».

Era evidente – prosegue il Tribunale – che la disciplina della clausola floor contenuta nel contratto di leasing escludesse ex sé che il Cliente avesse «l’esigenza di stabilizzare il tasso di interesse, almeno per tutte le variazioni del tasso parametro inferiori allo 0,3%, il che travolge la validità dell’intero contratto per mancanza della causa di copertura comune alle parti (non essendo predicabile una mancanza di causa “parziale” del contratto), nonché per insussistenza in astratto dell’alea in relazione a tutte le variazioni del tasso parametro inferiori allo 0,3.%».

Concludendo e per tutto quanto sopra riassunto, il Tribunale di Milano ha condannato la Banca alla restituzione dei differenziali percepiti in corso di cui esecuzione del contratto.

 

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[1] Al riguardo, si segnala un recente contributo su questa Rivista: V. M. Pennetta, La monetizzazione del rischio finanziario come “scommessa razionale” socialmente utile, nota a App. Firenze, sez. II, 21 ottobre 2022. Consultabile al seguente link: https://www.dirittodelrisparmio.it/2022/11/26/la-monetizzazione-del-rischio-finanziario-come-scommessa-razionale-socialmente-utile/

[2] Sulla natura non vessatoria della clausola floor si segnala l’interessante contributo di M. F. Campagna, La clausola con tasso minimo preteso nel mutuo, in Banca Borsa Tit. Cred., fasc. 1, 2018, 99 ss. Per un approfondimento sul tema, L. Orofino, Tassi di interesse negativo e clausola floor, in questa Rivista. Per la posizione della giurisprudenza in punto di validità ed efficacia delle clausole in discorso, V. M. Pennetta, Sulla meritevolezza delle pattuizioni connesse al leasing finanziario, in questa Rivista.

[3] Come ribadita, da ultimo, da Cass. Civ. 24654/2022.

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