La legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal Giudice.
Nell’ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell’atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell’atto stesso, o l’accettazione da parte del debitore ceduto
La produzione del solo estratto della Gazzetta Ufficiale alla cessione di crediti in blocco non è sufficiente per provare compiutamente, ai sensi dell’art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva, che va dimostrata mediante la produzione del contratto di cessione.