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Nota a Trib. Cagliari, Sez. I, 27 ottobre 2026, n. 5383.

di Beatrice Cancrini

Studio Legale Cancrini

di Vincenzo Cancrini

Studio Legale Cancrini

Con ordinanza collegiale del 22/10/2026, pubblicata il 27/10/2026, il Tribunale di Cagliari ha accolto il reclamo proposto, confermando che i mutui BHW non sono titoli esecutivi e riformando, il provvedimento reclamato del Giudice dell’Esecuzione, ha disposto la sospensione di una procedura esecutiva Immobiliare promossa dal cessionario del credito.

L’ordinanza in questione trae origine da un’opposizione ad una procedura esecutiva immobiliare, proposta da un consumatore, avente quale titolo esecutivo un mutuo BHW, nell’ambito della quale il Giudice dell’Esecuzione aveva inizialmente respinto l’istanza di sospensione.

La pronuncia riveste particolare interesse nel panorama del contenzioso bancario, poiché affronta questioni di significativa rilevanza sistematica, destinate a incidere sul dibattito giurisprudenziale relativo alla titolarità dei crediti cartolarizzati e all’efficacia esecutiva dei contratti di mutuo fondiario.

Il provvedimento si distingue per l’attenzione riservata alla verifica sostanziale dei presupposti dell’azione esecutiva, privilegiando un esame concreto della documentazione contrattuale rispetto a una lettura meramente formale degli atti prodotti dal creditore procedente.

Il reclamo al Collegio ha portato all’attenzione del Tribunale in composizione collegiale due questioni fondamentali:

  • L’effettiva dimostrazione della titolarità del credito in capo alla società cessionaria;
  • La necessità di accertare l’avvenuta messa a disposizione delle somme oggetto del finanziamento ai fini dell’efficacia del contratto di mutuo, quale Titolo Esecutivo.

Sul primo versante, il Tribunale ha riconosciuto che la mera inclusione di una posizione debitoria nell’elenco dei crediti ceduti non è sufficiente, soprattutto in presenza di specifiche incongruenze contrattuali, a dimostrare in maniera univoca l’effettivo trasferimento del credito.

Il Collegio ha, infatti, attribuito rilievo alle clausole che delimitavano il perimetro della cessione, evidenziando come fossero incongruenti con la cessione in oggetto.  

Il G.E. sul punto era incorso in un evidente svista. Come emerge chiaramente dal contratto di cessione allegato e dagli stessi atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale, il credito in questione non rientrava tra quelli oggetto di cessione.

Tra i criteri posti alla base dell’operazione, infatti, era espressamente stabilita l’esclusione di tutte le posizioni con doglianze o opposizioni pendenti entro una determinata data. Nel caso specifico, alla data di riferimento risultava già avviata un’opposizione agli atti esecutivi, poi conclusasi favorevolmente per il cliente, elemento che ha escluso in modo inequivocabile la titolarità del credito in capo al cessionario.

E non basta!

Ancora più significativa appare la parte della decisione dedicata all’idoneità del contratto di mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo.

Il Tribunale ha valorizzato la distinzione tra l’effettiva attribuzione della disponibilità giuridica delle somme e la semplice previsione contrattuale di future erogazioni, osservando come una quietanza rilasciata anticipatamente non possa automaticamente dimostrare l’avvenuta erogazione del finanziamento.

Si tratta di un passaggio di particolare interesse, anche alla luce dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 5968/2025, poiché richiama l’esigenza di verificare la concreta struttura dell’operazione negoziale e l’effettiva insorgenza dell’obbligazione restitutoria. Tali principi, anche alla luce dell’insegnamento desumibile da Cass. civ. n. 9060/2025, impongono di distinguere il “mutuo cauzionato” dal c.d. “mutuo condizionato”, precisando che la pronuncia delle Sezioni Unite n. 5869/2025 cit. si riferisce solo la prima tipologia di mutui.

Nel caso di specie, l’atto notarile azionato dalla BHW non possiede i requisiti per valere come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., poiché non dimostra l’effettiva erogazione e la contestuale disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario.

Pertanto, il contratto configura un “mutuo condizionato”, e non un “mutuo cauzionato”, poiché l’erogazione è espressamente subordinata a futuri adempimenti, senza che vi sia stata l’immediata uscita della somma dal patrimonio dell’istituto di credito. Sul punto, si era conformemente pronunciato il Tribunale di Roma con sentenza n. 15567 del 15/10/2024, nonché il Tribunale di Tivoli con Ordinanza collegiale del 23/07/2018.

Sulla scorta dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 5968/2025 e Cass. n. 9060/2025), in assenza di un successivo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’avvenuto svincolo e l’effettiva traditio del denaro, il mutuo e/o l’atto di consenso ad iscrizione ipotecaria BHW non costituisce un credito attuale ed esigibile idoneo a fondare l’esecuzione forzata.

La decisione del Tribunale di Cagliari offre così un’applicazione particolarmente rigorosa dei principi che governano l’azione esecutiva, ponendo al centro dell’indagine giudiziale non soltanto l’esistenza formale del contratto, ma l’effettiva dimostrazione dei presupposti che legittimano il creditore ad agire esecutivamente.

In tale prospettiva, assumono particolare rilievo le questioni sottoposte al Collegio attraverso il reclamo, che hanno consentito un riesame delle valutazioni precedentemente espresse dal Giudice dell’esecuzione e condotto a una diversa ricostruzione dei presupposti dell’azione espropriativa.

Riconosciuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, il Tribunale ha quindi disposto la sospensione della procedura esecutiva, impedendo, allo stato, la prosecuzione delle attività finalizzate alla vendita dell’immobile, già fissata per il 22/12/2026.

La società creditrice è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese processuali di entrambe le fasi.

Al di là dell’esito favorevole del singolo procedimento, la pronuncia presenta profili di interesse che trascendono la vicenda concreta, offrendo un riferimento interpretativo per le controversie nelle quali vengano contestate la prova della cessione del credito e l’efficacia esecutiva di finanziamenti caratterizzati da erogazioni progressive e condizionate.

L’ordinanza contribuisce, in particolare, a delineare una lettura rigorosa degli oneri probatori gravanti sul creditore procedente e conferma l’importanza di un controllo giudiziale effettivo sulla documentazione posta a fondamento dell’espropriazione immobiliare.

Pur trattandosi di una decisione resa in sede cautelare, e dunque senza pregiudizio per il successivo accertamento di merito, il provvedimento costituisce un significativo riferimento giurisprudenziale per la definizione dei confini entro i quali il credito bancario può legittimamente essere azionato in sede esecutiva.

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