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Nota a Trib. Padova, Sez. II, 27 ottobre 2026.

di Letizia Vescovini

Bulgarelli e Vescovini

1. Il caso.

Il Tribunale di Padova ha condannato Banca MPS a risarcire € 64.529,16, oltre rivalutazione e interessi, a un risparmiatore che aveva acquistato obbligazioni subordinate senza essere informato della loro natura.

L’attore aveva sottoscritto obbligazioni «MPS 05/17 TV» (ISIN XS0236480322) in due tranche: il 23 agosto 2010 per € 140.727,66 e il 17 dicembre 2013 per € 40.192. Si trattava di titoli subordinati Lower Tier II, circostanza che il cliente afferma di aver scoperto solo nel 2017, con la comunicazione relativa al burden sharing.

Con i decreti MEF del 27 luglio 2017, in attuazione dell’art. 23, comma 3, d.l. 237/2016 (conv. l. 15/2017), i titoli sono stati convertiti in 23.121 azioni ordinarie MPS. Le azioni, sospese dalla negoziazione, sono tornate quotate il 25 ottobre 2017; l’attore le ha vendute nell’agosto 2018 per € 50.565,63.

La banca ha eccepito la prescrizione e, nel merito, l’operatività in execution only, l’esperienza del cliente (anche dipendente MPS), i precedenti acquisti di altre subordinate, la firma di dichiarazioni di avvenuta informazione e l’imprevedibilità della conversione. Il Tribunale ha respinto tutte queste difese, accogliendo invece l’eccezione di concorso del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c.

2. La prescrizione decorre dalla conversione forzosa: il termine scade il 25 ottobre 2027.

Il primo dato di rilievo pratico è che, per i titolari di obbligazioni subordinate MPS colpite dal burden sharing, l’azione risarcitoria è ancora esperibile.

Il Tribunale aderisce a Cass. 32226/2024, secondo cui il termine decennale non decorre dall’esecuzione dell’ordine, ma da quando il pregiudizio si manifesta in concreto ed è percepibile dal cliente con l’ordinaria diligenza. La Suprema Corte, in quel caso relativo al default Lehman Brothers, ha chiarito che non va confuso il momento dell’inadempimento informativo con quello in cui il danno entra nel patrimonio del cliente.

La ratio è nella natura del bene tutelato. Non si protegge il mero diritto a ricevere un’informativa corretta, ma il diritto a compiere scelte di investimento consapevoli. La lesione della libertà negoziale, da sola, non produce un danno risarcibile: non può quindi far decorrere la prescrizione.

Applicando il principio, la sentenza individua il dies a quo nella conversione forzosa, collocata al 25 ottobre 2017, data di riammissione a quotazione delle azioni. Ne segue che il termine decennale scadrà il 25 ottobre 2027.

Il Tribunale aggiunge un argomento ad abundantiam. Anche assumendo come decorrenza le date degli ordini, la prescrizione sarebbe stata interrotta dal reclamo dell’11 marzo 2020, contenente una richiesta inequivoca di pagamento (Cass. 7188/2025), e poi dalla domanda di mediazione del 29 maggio 2025.

Per i risparmiatori nella stessa situazione l’indicazione operativa è chiara: resta circa un anno per agire o per interrompere la prescrizione con un atto scritto idoneo a costituire in mora la banca. Prudenzialmente, è opportuno farlo prima del luglio 2027, poiché altri giudici potrebbero ancorare la decorrenza ai decreti MEF del 27-28 luglio 2017.

3. L’obbligo informativo è autonomo rispetto alla valutazione di adeguatezza e appropriatezza.

La sentenza ribadisce che l’informativa sul prodotto e le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza sono obblighi distinti, ciascuno con un proprio contenuto e una propria violazione.

Il Tribunale richiama la ricostruzione di Cass. 3759/2025. L’informativa attiva (art. 21 TUF; artt. 31 ss. Reg. Consob 16190/2007, ratione temporis) deve mettere il cliente in grado di apprezzare i rischi dello strumento in sé: natura, caratteristiche, emittente, solvibilità, rapporto rischio-rendimento. Le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza riguardano invece la relazione tra l’investimento e il profilo del cliente, ricostruito attraverso le informazioni da lui fornite.

Dall’autonomia discendono due conseguenze. La prima: l’inadempimento informativo sussiste ogni volta che l’informazione manca, restando irrilevante ogni valutazione di adeguatezza (Cass. 15936/2018). La seconda: accertata la violazione dell’obbligo attivo, il giudice non deve verificare anche quella degli obblighi valutativi.

Nel caso deciso ciò ha reso superfluo stabilire se gli acquisti fossero avvenuti in regime di consulenza o di mera esecuzione. L’obbligo informativo sussiste anche in execution only, come riconosciuto dalla stessa difesa della banca. Per l’investitore il vantaggio è evidente: la discussione si sposta sul solo terreno della prova dell’informazione, il cui onere grava sull’intermediario.

4. Nessuna esenzione: investitore esperto, acquisti precedenti, moduli standard, canale online.

Il Tribunale respinge una dopo l’altra le difese con cui la banca cercava di attenuare il proprio obbligo. Il principio comune è che l’informazione va data in modo completo, per ogni titolo e per ogni acquisto.

L’investitore esperto. L’intermediario non è esonerato neppure se il cliente è aduso a operazioni ad alto rischio: permane in ogni caso l’obbligo di offrire piena informazione su natura, rendimento e ogni altra caratteristica del titolo (Cass. 18153/2020). Non si può presumere che chi ha già acquistato titoli rischiosi colga da solo tutte le implicazioni di un nuovo investimento. Ragionare diversamente, osserva la Cassazione richiamata in sentenza, escluderebbe la disciplina in un numero rilevante di casi, contro la sua ratio di riequilibrio dell’asimmetria informativa.

La qualità di dipendente. Neppure il rapporto di lavoro con MPS rileva. L’attore operava nel settore del credito al consumo e non poteva conoscere le caratteristiche specifiche del prodotto.

Gli acquisti precedenti. Il cliente aveva già comprato altre subordinate MPS, di serie diverse (SUB TV 08/18 e MPS CAP T 01/49 TM). Per il Tribunale l’obbligo sussiste per ogni acquisto ed è irrilevante che ve ne siano stati di precedenti. Dalla subordinazione di altre serie, del resto, non era possibile desumere quella delle obbligazioni 05/17 TV.

Le dichiarazioni su modulo. Non assume rilievo la frase, sottoscritta nell’ordine del 2010, di aver ricevuto «informazioni adeguate sulla natura dei rischi». Secondo Cass. 28175/2019, una dichiarazione apposta su modulo standard, senza riferimenti individualizzanti all’operazione, non è confessione stragiudiziale né autorizzazione scritta all’investimento. Non sana quindi il difetto di informazione sulla reale natura del titolo.

Le comunicazioni successive. Una comunicazione del 2012 su «alcuni strumenti subordinati», ammesso che sia stata ricevuta, non vale per l’acquisto del 2010: un’informazione ex post non adempie l’obbligo. Non vale neppure per l’acquisto del 2013, che richiedeva una nuova e specifica informativa al momento dell’ordine.

Lo strumento informatico. L’acquisto del 2013 era avvenuto via internet. Il Tribunale, richiamando App. Venezia 25.6.2026, afferma che l’uso del canale telematico non affievolisce i doveri informativi, che vanno adempiuti correttamente anche in quel caso. È un passaggio importante, perché l’operatività online è oggi la regola.

5. La classe di rischio non supplisce all’informazione sulla subordinazione.

Il passaggio forse più utile per il contenzioso seriale è quello di pag. 9: indicare una classe di rischio, anche elevata, non equivale a informare sulla subordinazione.

Nell’ordine del 2010 i titoli erano qualificati addirittura come «ordinari», senza menzione della postergazione nel rimborso. La scheda titolo riportava solo la descrizione «BMPS 05/17 TV» e la classe di rischio «04», definita «consistente».

Secondo il Tribunale, quel dato era «sganciato da qualsiasi supporto motivazionale» e quindi inidoneo a supplire alla mancata specificazione:

  • delle caratteristiche dello strumento;
  • dei possibili effetti del vincolo di subordinazione;
  • del livello della subordinazione;
  • del grado di priorità nel rimborso in caso di liquidazione dell’emittente.

Conta la sostanza, non l’etichetta. In assenza di una definizione normativa, la denominazione del tipo di obbligazione può variare; ciò che rileva è che il cliente sia informato della natura subordinata del titolo rispetto agli altri crediti.

Il Tribunale si colloca in un orientamento di merito ormai ampio: Trib. Venezia 20.9.2023; Trib. Bologna 20.5.2022; Trib. Vicenza n. 1516/2022; App. Firenze 6.8.2024; App. Trieste 24.5.2025; App. Venezia n. 2135/2025; App. Venezia 25.6.2026; App. Bologna 25.9.2026; App. Bari 26.9.2026.

Un argomento ulteriore viene dai documenti della stessa banca. Per una diversa serie subordinata (SUB TV 08/18) la scheda prodotto indicava la natura subordinata e le conseguenze in caso di liquidazione. La banca sapeva quindi come informare, ma per i titoli di causa non lo ha fatto: nessuna scheda è stata prodotta per l’acquisto del 2013 e le schermate depositate non contengono alcuna informazione.

Né vale l’argomento dell’imprevedibilità del burden sharing. La conversione era uno dei possibili rischi connessi alla subordinazione; il fatto che il default dell’emittente apparisse remoto non autorizzava a omettere l’informazione.

6. Nesso causale presunto e concorso del creditore.

Sul nesso causale la sentenza applica la presunzione legale affermata da Cass. 7905/2020: l’inadempimento informativo fa presumere il nesso con il pregiudizio, salva prova contraria dell’intermediario.

Quella prova non può consistere nella generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte rischiose pregresse. Anche l’investitore speculativo deve poter scegliere tra tutte le opzioni offerte dal mercato, conoscendo i fattori di rischio. Il Tribunale aggiunge che chi possiede già alcune subordinate ben può decidere di non acquistarne altre, tutte dello stesso emittente.

Respinta anche la tesi per cui il danno deriverebbe dalla legge e non dalla banca. La conversione è avvenuta ex lege, ma è stata possibile proprio per la natura del titolo che l’intermediario aveva taciuto.

La sentenza accoglie invece l’eccezione ex art. 1227, comma 2, c.c., richiamando Cass. 17948/2020. Il Tribunale presume che, alla riammissione a quotazione del 25 ottobre 2017, il cliente conoscesse la rischiosità dei titoli e le difficoltà di MPS. Il danno è quindi calcolato sul valore delle azioni a quella data (€ 4,55), non sul prezzo di vendita dell’agosto 2018.

Su questo punto la decisione si presta a qualche riserva. Desumere la piena consapevolezza dalla sola quotazione delle azioni, con le comunicazioni della banca di ricezione incerta, rischia di spostare sul risparmiatore il peso dell’informazione che l’intermediario non ha fornito.

7. Gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. si applicano anche al credito risarcitorio.

L’ultimo passaggio di interesse riguarda gli accessori: il Tribunale riconosce il tasso maggiorato dell’art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo, anche se il credito ha natura risarcitoria.

La liquidazione segue due fasi. Dalla data degli investimenti alla domanda (17 luglio 2025) spettano rivalutazione monetaria e interessi compensativi al tasso legale, trattandosi di debito di valore (Cass. 26202/2022). Dalla domanda al saldo si applica il tasso previsto per i ritardi delle transazioni commerciali.

Il Tribunale aderisce espressamente a Cass. 23891/2026, secondo cui la norma opera per qualsiasi domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, quale che sia la fonte e la natura dell’obbligazione. È la linea già tracciata da Cass. 61/2023.

8. Considerazioni conclusive.

La sentenza offre ai titolari di obbligazioni subordinate MPS convertite in azioni un quadro chiaro: l’azione è ancora possibile e l’obbligo informativo della banca non conosce scorciatoie.

Tre principi meritano di essere sottolineati. La prescrizione decorre dalla conversione forzosa, e quindi il termine scade il 25 ottobre 2027. L’informazione sulla subordinazione è dovuta per ogni acquisto, a qualunque cliente, anche esperto, anche online, e non è surrogata da una classe di rischio o da un modulo prestampato. Il credito risarcitorio, infine, produce dalla domanda gli interessi al tasso maggiorato.

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