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Nota a App. Milano, Sez. I, 22 novembre 2022, n. 3674.

di Monica Mandico

Mandico & Partners

In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

Il cessionario deve fornire la prova dell’inclusione del singolo credito per provare la legittimazione attiva.

In caso di cessione multiple la prova va assolta con la produzione dei pregressi contratti di cessione corredato dai rispettivi elenchi dei crediti ceduti.

Alla luce del percorso motivazionale, la Corte ha rigettato l’appello proposto dall’intermediario con condanna alla refusione delle spese giudiziarie.

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