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Nota a Trib. Santa Maria Capua Vetere, 7 giugno 2022, n. 2172.

Di Caterina Loiacono

Praticante Avvocato

Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall’art. 58 del testo unico bancario (Legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell’art. 1264, cod. civ.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco ” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall’onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.

Chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione in blocco, fornendo la prova sostanziale della propria legittimazione.

L’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che contenga la generica indicazione tutti i crediti derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come “in sofferenza” per un determinato periodo con rinvio ad un sito internet ove rinvenire i dati indicativi dei crediti ceduti, è generica per cui il cessionario per dimostrare la propria legittimazione, ovvero la titolarità del credito azionato, avrebbe dovuto depositare o il contratto di cessione o l’elenco reso pubblico sul sito internet contenente le ragioni azionate.

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