Nota a Trib. Cuneo, 5 settembre 2022, n. 780.
Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, nella causa promossa contro una nota Compagnia Aerea, ha accolto l’appello ed ha dichiarato la giurisdizione del Giudice italiano avente ad oggetto il diritto di credito derivante dalla compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg.Ce n. 261/2004 derivante dal contratto di trasporto concluso on line. Come è noto ai sensi degli artt. 1341 e ss c.c. e della normativa consumistica le clausole vessatorie – come le deroghe al Foro territoriale competente – andrebbero approvate per iscritto e separatamente. Nella contrattazione Point and click la normativa di riferimento crea non poche problematiche circa la validità delle clausole che vengono regolarmente inserite nella redazione delle condizioni generali di contratto dei vari portali e-commerce. Nel caso di specie, con la clausola contenuta nell’art. 2.4. delle condizioni generali di trasporto predisposte dalla Compagnia Aerea ed accettate dal passeggero al momento del pagamento (mediante il sistema del c.d. point and click), posto che – ai sensi dell’art. 25 del Reg. UE n. 1215/2012 – l’accordo di proroga della giurisdizione attribuisce una competenza giurisdizionale di regola esclusiva, che prevale sulle competenze previste dalle altre disposizioni sia generali che speciali del Regolamento. La questione giuridica sottesa alla presente decisione, quindi, investe la validità e l’efficacia della deroga pattizia contenuta all’art. 2.4 delle condizioni generali di contratto di trasporto predisposte unilateralmente dalla Compagnia Aerea. Il Giudice di Cuneo, prende le mosse dalla sentenza resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 18 novembre 2020, causa C-519/19 e dichiara il seguente principio di diritto: “Non vi è dubbio, che una clausola quale quella di cui all’art. 2.4 delle Condizioni Generali di Trasporto rientra, effettivamente, tra quelle indicate come abusive dal legislatore europeo nell’allegato alla direttiva 93/2013 n. 1, lettera q) in quanto avente “per oggetto o per effetto di sopprimere o limitare l’esercizio di azioni legali da parte del consumatore” Infatti, attraverso tale pattuizione, il professionista, per un verso, impone al consumatore di assoggettarsi alla competenza di un Tribunale in genere distante dal proprio domicilio, rendendo in tal modo più difficoltosa e soprattutto più costosa a quest’ultimo la comparizione in giudizio, con l’effetto di disincentivare l’esercizio delle azioni legali, anche avuto riguardo al valore in genere modesto delle domande rientranti nell’ambito di applicazione degli artt. 7 e 9 del Reg. UE 261/2004, e, per altro verso, si avvantaggia della concentrazione di tutto il contenzioso attinente alla propria attività professionale dinanzi ad un unico giudice, agevolando la propria comparizione in giudizio e rendendola meno onerosa. Nella specie, dunque, non avendo parte convenuta in alcun modo dimostrato che la clausola di cui all’art. 2.4 delle Condizioni Generali di Trasporto fosse stata oggetto di specifica trattativa individuale con il passeggero (circostanza d’altronde difficilmente compatibile con la peculiare modalità di conclusione telematica del contratto de qua), deve ritenersi accertata l’abusività della stessa”.
In ragione di quanto sopra il Tribunale di Cuneo ha accolto l’appello e, per l’effetto, dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, condannando la Compagnia Aerea al pagamento delle spese di giustizia.
Seguici sui social:
Info sull'autore