Deve essere rilevata d’ufficio la carenza di legittimazione attiva del soggetto intervenuto nel processo ai sensi dell’art. 111 c.p.c.
Il soggetto cessionario di un credito, intervenuto in un giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c., ha l’onere di provare la propria legittimazione attiva, il cui onere non può ritenersi assolto a mezzo della sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione di crediti in blocco, la cui sola funzione è quella di assolvere alla notifica dell’intervenuta cessione al debitore ceduto di cui all’art. 1264 c.c.
La prova imprescindibile va fornita con il deposito del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.