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Nota a Trib. Busto Arsizio, 5 luglio 2022, n. 1038.

A cura dell’Avv. Monica Mandico (MANDICO & Partners)

 

Il Tribunale di Busto Arstizio Sentenza n. 1038/2022 pubbl. il 05/07/2022, nella causa di opposizione a precetto proposta contro l’asserita creditrice ha accolto la domanda, dichiarando la carenza di legittimazione attiva.

Il giudice con la seguente massima chiarisce quali sono gli oneri probatori che il cessionario e la mandataria all’incasso nell’ambito di un processo di cartolarizzazione devono adempiere: “Ai fini in esame, occorre peraltro precisare che il meccanismo pubblicitario delineato dall’art. 58, comma 2, TUB determina bensì, in capo al debitore, una conoscenza legale della cessione. Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “una cosa è l’avviso della cessione, necessario ai fini dell’efficacia del trasferimento, un’altra cosa è la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass. n. 2780/2019).

Più precisamente, “la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua «minima» struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell’operazione materialmente posta in essere” (Cass. n. 5617/2020).

Conseguentemente, si è chiarito che “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco non è in sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione, il che costituisce onere probatorio a carico della creditrice-cessionaria, per cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (Cass. n. 24798/2020).

Ciò detto, è errato ritenere che l’onere probatorio del cessionario possa essere assolto solo ed esclusivamente [con] la produzione di una lista dei crediti e del nominativo del debitore ingiunto.

È ben, vero, infatti, che secondo la giurisprudenza “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione” (Corte d’Appello Ancona, 3 maggio 2022).

Nondimeno, “ad essa può sopperirsi se si dimostri che il singolo credito ceduto integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell’estratto di cessione, pubblicato in G.U.” (Trib. Frosinone, 08 marzo 2022).

In particolare, “qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell’oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall’ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”, dovendosi viceversa ritenere “non provata la titolarità attiva del cessionario quando la descrizione dell’oggetto dei crediti ceduti sia vaga e onnicomprensiva, facendo riferimento a contratti deteriorati relativi ad un lasso temporale di vari decenni, senza puntuale indicazione di quello che dovrebbe essere il tratto distintivo dei rapporti ceduti, ma solo i generici contorni degli stessi” (Trib. Avezzano, 29 ottobre 2020). Il Giudice dell’opposizione ha ritenuto che la Cessionaria aveva agito in giudizio assumendo di essere subentrata nella titolarità del credito ex art. 58 TUB senza però adempiere agli specifici obblighi pubblicitari ed informativi imposti dalla Legge.

Sulla scorta di tali considerazioni, ritenuto non assolto l’onere della prova, iI Tribunale di Busto Arsizio ha accolto l’opposizione e per l’effetto accertato il difetto di titolarità del credito precettato in capo alla cessionaria, condannandola al pagamento delle spese di lite.

 

Qui la sentenza.

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