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Nota a Trib. Milano, Sez. VI, 12 luglio 2022, n. 6087.

A cura dell’Avv. Dario Nardone (Studio Legale Nardone). 

 

Va negata la titolarità attiva del sedicente cessionario del credito che non abbia depositato il contratto di cessione quando l’opponente non si sia limitato a sollevare l’eccezione, maggiormente sfumata, relativa alla impossibilità di individuare se tra i crediti ceduti, in base a quanto pubblicizzato, rientri anche il credito posto a fase dell’opposto decreto ingiuntivo, ma abbia contestato la qualità del cessionario in quanto tale; non vale a superare l’eccezione la circostanza, opposta dal sedicente cessionario, della intervenuta pubblicazione in G.U. ai sensi dell’art. 58 TUB e il richiamo della relativa Giurisprudenza di Cassazione, in quanto quest’ultima ha esaminato il problema della sufficiente determinatezza dell’avviso di cessione e non anche il problema, prima ancora dell’oggetto di cessione, dello stesso AN della cessione.

Né, atteso il normale atteggiarsi dell’onere della prova nel caso di acquisti a titolo derivativo, ha senso affermare che sarebbe un aggravio eccessivo, ai sensi dell’art. 24 Cost., onerare il cessionario alla produzione del contratto di cessionario, in quanto l’alternativa sarebbe quella di ritenere che un cessionario di crediti in blocco, in punto di titolarità, possa e debba essere creduto solo in forza della sua allegazione ovvero sulla base di un argomento spurio qual è l’assorbimento di un onere pubblicitario.

In tale contesto, nessun rilievo ha la dichiarazione successivamente resa dal cedente volta ad attestare l’effettiva alienazione del credito, trattandosi di una dichiarazione con chiare finalità probatorie ai fini processuali, resa da un terzo, che come tale non è di alcuna importanza, non essendo prevista una generica fungibilità tra testimonianza (che è il modo in cui la scienza del terzo entra nel processo) e testimonianza scritta; né può definirsi una confessione, non vedendosi quali siano gli effetti contra se di una simile dichiarazione, tanto più perché resa da un terzo.

Qui la sentenza. 

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