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Nota a Cass. Civ., Sez. II, 31 maggio 2022, n. 17518.

Massima redazionale

 

Il pricing delle azioni delle cooperative dovrebbe essere sussumibile nell’ambito di operatività dell’art. 2528 c.c., per finalità che nulla avrebbero a che fare con la prestazione di servizi di investimento, essendo previsto il pagamento di un sovrapprezzo per perequare la partecipazione di vecchi e nuovi soci.

La qualificazione delle azioni alla stregua di prodotti finanziari illiquidi e la loro avvenuta collocazione presso la clientela della banca esclude che la determinazione del prezzo fosse un’operazione con valenza meramente interna, ma, per contro, induce ad affermare la sua chiara correlazione alla prestazione di servizi di investimento, con la necessità di determinare il fair value del titolo con una procedura il più possibile oggettiva, precisa ed esaustiva. L’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento impone anche l’adozione di idonee ed oggettive procedure di fissazione del prezzo dello strumento finanziario, in applicazione della normazione primaria, essendo incensurabile la conclusione cui è pervenuta la Corte d’Appello secondo cui la Comunicazione della Consob DIN/9019104, del 02.03.2009 (nella parte in cui stabiliva che la determinazione del fair value sulla base di strumenti basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato proporzionate alla complessità del prodotto, era applicabile anche ai prodotti di propria emissione ovvero per gli intermediari chiamati ad operare in contropartita diretta con la clientela), aveva valenza meramente interpretativa e non anche innovativa o creativa di una regola non esistente (come sostenuto da parte ricorrente).

Nella specie, la sentenza aveva rimarcato il carattere procedurale della violazione, caratterizzata dalla assenza di presidi di controllo, che aveva consentito la variazione, di anno in anno, dei parametri di valutazione, anche a causa del contegno sostanzialmente acritico del CDA.

 

Qui l’ordinanza. 

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