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Prescrizione dei Buoni Postali a Termine serie AA1 (e seguenti) e a 18 mesi: uno sguardo d’insieme tra indagine dell’Antitrust e sentenze dei giudici a favore dei consumatori.[*]

 

di Biagio CAMPAGNA e Francesca D’AVINO[**]

 

SOMMARIO: 1. Le controversie sui buoni fruttiferi Serie AA1 e seguenti: gli attuali orientamenti giurisprudenziali. – 2. Le controversie sui buoni fruttiferi serie a 18 mesi e seguenti: gli attuali orientamenti giurisprudenziali. – 3. L’eccezione di prescrizione che viene opposta da Poste Italiane S.p.A. – 4. La mancata consegna del foglio informativo (Foglio Informativo Analitico). – 5. La causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. e la sentenza della Corte di Cassazione del 29.01.10 n. 2030, circa la “sussistenza un obbligo di informare”. – 6. Exceptio doli e risarcimento del danno. – 7. L’indagine antitrust.

 

  1. Le controversie sui buoni fruttiferi Serie AA1 e seguenti: gli attuali orientamenti giurisprudenziali.

I buoni postali fruttiferi sono strumenti di investimento a basso rischio in quanto emessi dalla Cassa depositi e prestiti e garantiti dallo Stato Italiano, nonché collocati in esclusiva per il tramite di Poste Italiane S.p.a. A seguito del Decreto ministeriale del 19/12/2000 è esclusivamente il decreto del MEF, con cui vengono emessi i buoni fruttiferi postali per “serie” ad indicare il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l’eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario. Pertanto, non è più obbligatorio che tali informazioni siano indicate direttamente sul buono cartaceo. Il sottoscrittore, però, non resta del tutto sfornito di tutela, poiché il Decreto ministeriale agli artt. 3 e 6 impone a Poste Italiane S.p.A., ai fini del collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo, di consegnare al sottoscrittore con il titolo il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell’investimento. Tale obbligo di trasparenza risulta fondamentale per garantire che il sottoscrittore abbia ben chiara la scadenza del titolo e non incorra nella sua prescrizione.

 

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[*] Contributo approvato dal Comitato di Redazione. Il lavoro è frutto della riflessione comune degli autori; la stesura dei paragrafi n. 1-3-5-6 è opera di Biagio Campagna, e n. 2-4-7 di Francesca D’Avino.

[**] Biagio Campagna è avvocato, esperto in diritto bancario e contenzioso civile e cultore della materia di Diritto Bancario e Commerciale presso l’Università “La Sapienza”. Francesca D’Avino è avvocato Adiconsum Basilicata – Sez. Potenza. – ed esperta in materia consumeristica.

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