Approfondimento a cura di Roberto MARCELLI[1]
1. PREMESSA.
L’oggetto della pronuncia del Tribunale di Torino riguarda due prestiti personali, contratti nel 2019, per i quali viene contestato, tra l’altro, l’impiego del regime composto nella determinazione della rata costante di ammortamento, con l’effetto di pregiudicare la proporzionalità degli interessi rispetto al tempo, a seguito della lievitazione esponenziale della spettanza degli stessi, con la capitalizzazione ‘celata’ nella formula di calcolo. Nella circostanza si richiede di ‘accertare e dichiarare la nullità parziale di entrambe i mutui, ipotecario e chirografario, oggetto di causa per violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 1418, 1195 e 821 comma 3 c.c. e degli artt. 117 e 120 TUB e per difetto della forma scritta e la illegittimità dei piani di ammortamento, stante la omessa specificazione del regime di calcolo dell’interesse, l’applicazione surrettizia, illegittima, non pattuita della capitalizzazione composta e la mancanza di pattuizione sul tasso e sul prezzo.
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[1] Presidente di AssoCTU. Il presente contributo è stato redatto in data 1 aprile 2022.