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Nota a Cass. Civ., Sez. I, 15 marzo 2022, n. 8463.

Massima redazionale

 

In tema di intermediazione mobiliare, laddove il cliente affidi il solo incarico di eseguire degli ordini, ma non anche quello di consulenza, in relazione alla scelta dei prodotti finanziari da acquistare e di gestione del portafoglio, l’Intermediario è, comunque, tenuto, ai sensi degli artt. 1 e 21 TUF e degli artt. 28 e 29 Reg. Consob n. 11522/1998, a fornire adeguate informazioni sia sulle operazioni in sé, sia in ordine alla loro adeguatezza rispetto al profilo di rischio.

Di tal guisa, per la valutazione di adeguatezza e per le omissioni ravvisabili nelle informazioni fornite, non rileva né che il cliente abbia dichiarato, in sede di stipula del contratto – quadro di investimento, di possedere un’esperienza “alta”, con riferimento ai prodotti finanziari da acquistare, o, alternativamente, un’elevata propensione al rischio, né, tantomeno, che si sia eventualmente rifiutato di dare indicazioni sulla propria situazione patrimoniale[1].

Più nello specifico, l’Intermediario che, come nel caso di specie, sia convenuto nel giudizio di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, non è esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione di investimento, nel caso in cui l’investitore, nel contratto – quadro, si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio. Invero, anche in tale evenienza, deve, comunque, compiere quella valutazione in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui sia in possesso, come, per esempio, l’età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato et similia[2].

In ossequio ai più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di operazioni dalla stessa Banca qualificate come inadeguate, deve ritenersi assolto l’obbligo informativo gravante sull’Intermediario, ai sensi del succitato art. 29 Reg. Consob, ove quest’ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all’investitore un’effettiva spiegazione delle ragioni dell’inadeguatezza e l’investitore ne abbia autorizzato l’esecuzione, esternando siffatta volontà mediante ordine scritto (o su altro supporto equivalente), in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute. In caso di contestazione del cliente, che alleghi l’omissione di specifiche informazioni, grava sull’Intermediario l’onere di comprovare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state effettivamente fornite, ovvero che non fossero dovute[3].

Deve essere, in particolare, confermato che la qualificazione di un investimento finanziario alla stregua di “operazione inadeguata” implica l’assolvimento degli obblighi informativi e, al contempo, che l’osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 Reg. Consob (attuative dell’art. 21 TUF), non possa essere desunta in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal rifiuto di fornire indicazioni o soltanto dalla sottoscrizione dell’avvenuto avvertimento dell’inadeguatezza dell’operazione in forma scritta, essendo, per contro, necessario che l’Intermediario, ove la regolarità della condotta sia contestata dall’investitore, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente e specifico[4], integrato dalla tipologia di informazioni concretamente rese.

A completamento, la Prima Sezione Civile ripropone il principio per cui possa ritenersi la bastevolezza della sottoscrizione della clausola di salvaguardia nella sola evenienza della mancata allegazione, da parte dell’investitore, della completezza delle informazioni ricevute: «in tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione, da parte del cliente, della clausola in calce al modulo d’ordine, contenente la segnalazione d’inadeguatezza dell’operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l’obbligo previsto in capo all’intermediario dall’art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l’omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese.»[5].

 

Qui l’ordinanza.

[1] Cfr. Cass. n. 18702/2016.

[2] Cfr. ex multis Cass. n. 5250/2016.

[3] Cfr. Cass. n. 23570/2020.

[4] Cfr. Cass. n. 19417/2017.

[5] Cfr. Cass. n. 11578/2016.

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