Nota a Cass. Civ., Sez. I, 10 marzo 2022, n. 7874.
di Antonio Zurlo
Nella specie, il ricorrente censurava il pronunciamento della Corte d’Appello milanese, laddove aveva sposato la tesi dell’inesperibilità dell’ordine di esibizione, potendo la parte munirsi della documentazione contabile mancante facendone richiesta alla Banca, ai sensi dell’art. 119 TUB. L’impostazione richiamata nel motivo, pure condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, affermava che l’istanza ex art. 119 TUB fosse declinabile anche in corso di causa, trovando sbocco nell’ordine di esibizione impartito dal giudice, a mente dell’art. 210 c.p.c.; pur tuttavia, il Collegio rileva l’intervenuto revirement, con l’affermazione per cui «il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall’articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato»[1].
L’adesione, da parte della Prima Sezione Civile, all’assunto di più recente formazione è giustificata perché il succitato quarto comma dell’art. 119 TUB è una norma processualmente neutra, sicché inferire da essa riflessi destinati a impattare sul processo, nel senso di renderne possibile l’impiego incondizionato in corso di giudizio, o, alternativamente, di negarlo, in quanto è possibile ricorrere a essa solo stragiudizialmente, può essere solo frutto di un’opzione interpretativa sostanzialmente aperta (proprio perché la norma non è, di per sé, foriera, letteralmente parlando, di alcuna indicazione dirimente).
Di talché, facendo leva sul principio di autoresponsabilità che deve guidare le parti nell’esercizio anche delle prerogative processuali, è preferibile una lettura che guardi in direzione degli indirizzi di massima ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di ordine di esibizione. Del tutto rettamente, in adesione a questi, la Corte meneghina ha potuto statuire, scrutinando l’art. 119 TUB, che, poiché l’ordine di esibizione, a norma dell’art. 210 c.p.c., non possa in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante[2], l’esibizione non può essere ordinata allorquando l’interessato possa di propria iniziativa acquisirne copia e produrla in causa del documento di cui si chiede l’esibizione[3].
[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13.09.2021, n. 24641.
[2] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 03.11.2021, n. 31251; Cass. Civ., Sez. III, 18.09.2009, n. 20104; Cass. Civ., Sez. IV, 08.08.2006, n. 17948.
[3] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06.10.2005, n. 19475; Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2003, n. 149; Cass. Civ., Sez. I, 08.09.1999, n. 9514.
Iscriviti al nostro canale Telegram 👇
Info sull'autore