Nota a App. Lecce, 15 febbraio 2022.
di Antonio Zurlo
Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte salentina si pone come contraltare all’orientamento recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità[1], a favore del c.d. saldo “ricostruito”, ovverosia, per l’individuazione dei pagamenti soggetti a ripetizione previa epurazione di tutte le poste passive indebitamente annotate dall’Istituto di credito.
Invero, il giudice di seconde cure leccese, in precipua considerazione dell’inesistenza di una interpretazione granitica sulla questione e senza soluzione di continuità con precedenti pronunciamenti sul punto, ritiene corretta l’individuazione dei pagamenti (con riferimento ai quali sarebbe maturato il diritto alla ripetizione) sulla base delle annotazioni eseguite dalla Banca (c.d. saldo banca). Difatti, dovendosi accertare quali tra i pagamenti eseguiti in costanza di rapporto abbiano estinto debiti sorti a seguito dell’applicazione di clausole dichiarate nulle, ovvero di condizioni non previste in contratto, tale operazione non può che essere compiuta esaminando i movimenti del conto rilevabili dagli originari estratti conto, che recano traccia evidente delle imputazioni di ciascuna posta annotata a debito del correntista. Operando, per contro, sulla base di saldi “ricostruiti”, già epurati, quindi, dalle somme indebitamente corrisposte, si concorre a falsare il criterio che, alla luce dei principi esposti dalle Sezioni Unite[2] deve essere utilizzato per individuare i ‘pagamenti’. In altri termini, epurando il conto dall’incidenza di clausole nulle e condizioni non pattuite, si modifica, tempo per tempo, il saldo; conseguentemente, quelli che, analizzando i saldi banca, risulterebbero essere dei pagamenti (in quanto intervenuti su conto scoperto non affidato, ovvero su conto affidato con scoperto ultrafido), nella maggior parte dei casi potrebbero non esserlo più, pur essendo con evidenza pagamenti indebiti al momento della loro esecuzione. In definitiva, circostanza dirimente è verificare quali versamenti eseguiti sul conto sono intervenuti, nel periodo anteriore all’ultimo decennio, a estinguere passività sorte per effetto di pattuizioni nulle o inesistenti; nella specie, il criterio seguito in concreto dal CTU (ovverosia, l’assunzione del saldo banca, non ricostruito) ha consentito di raggiungere tale risultato.
Qui la sentenza.
[1] Cfr. Cass. n. 9141/2020; Cass. n. 3858/2021.
[2] Il riferimento è a Cass. Civ., Sez. Un., n.24418/2010.