Nota a Trib. Napoli, Sez. II, 1 marzo 2022, n. 2125.
Massima redazionale
Nella specie, in relazione all’eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla convenuta, il CTU aveva proceduto a effettuare il ricalcolo degli atti di pagamento (rimesse solutorie), ovverosia il ricalcolo dei versamenti effettuati in assenza di fido, anteriori di oltre 10 anni, rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione. Sempre con riferimento alla prescrizione, la difesa delle opponenti aveva dedotto che il CTU avrebbe dovuto procedere a valutare le rimesse solutorie sulla scorta del “saldo ricostruito”, ossia del saldo già depurato dalle competenze illegittime addebitate nel corso del rapporto. A giudizio del Tribunale napoletano tale deduzione non è meritevole di condivisione. Invero, deve considerarsi che ogni versamento extrafido, per essere considerato di natura solutoria, debba necessariamente scontrarsi con l’annotazione di addebiti illegittimi, atteso che operando ex ante l’eliminazione dal conto delle poste negative asseritamente dovute si esclude che, in concreto, ciò possa avvenire. In effetti, la prescrizione del credito ha per oggetto il pagamento indebito, con la conseguenza che, nel caso in cui i conteggi vengano fatti sui saldi ricalcolati (depurati dalle competenze illegittimamente addebitate dalla banca), si verrebbe a rendere inoperante l’istituto della prescrizione, la cui finalità è quella di impedire la ripetizione del pagamento prescritto.
Qui la sentenza.